Regione Marche - Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1, avente ad oggetto “Statuto della Re-
gione Marche”. Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 dicembre 2004, n. 210, a
maggioranza assoluta e in seconda votazione conforme a quella adottata nella seduta del 4 ot-
tobre 2004, n. 203.
Art. 5
(Salute, ambiente e cultura)
1. La Regione si impegna a rendere effettivo il diritto costituzionale alla salute. Assume iniziative
volte a garantire, in particolare, la tutela della maternità, dell’infanzia, degli anziani e delle persone
disabili. Predispone piani e adotta interventi per la prevenzione e l’eliminazione delle cause di inqui-
namento e per garantire la salubrità dell’ambiente, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza ali-
mentare e, in generale, la qualità della vita.
2. La Regione promuove la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione dell’ambiente, del paesag-
gio e della natura, quale sistema su cui convergono azioni umane e processi naturali, assumendoli
quali beni strategici per le generazioni future. Salvaguarda altresì il patrimonio faunistico regionale
e promuove la cultura del rispetto degli animali affermando il principio di una loro corretta convi-
venza con gli esseri umani.
3. Promuove le attività culturali, salvaguarda e valorizza il patrimonio storico, artistico e archeolo-
gico, favorendone la conservazione, la conoscenza, l’utilizzazione e la fruizione pubblica.
4. Promuove le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio e alla formazione per tutto
l’arco della vita e favorisce lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Assicura la diffusione delle attività sportive e promuove politiche che favoriscono lo sport per tutti.