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Legge 398 e mancata iscrizione nel registro del Coni (Commissione tributaria di Macerata - Maggio 2011)

Guida Normativa
15.7.2011 - n. 136
Commento - Commissione tributaria provinciale di Macerata - Sezione II - Sentenza 26-30 maggio 2011 n. 173/2/11

di Sacrestano Alessandro e Tortora Roberto


Per le agevolazioni fiscali introdotte dalla legge n. 398/1991 è ininfluente la materiale iscrizione al registro delle associazioni sportive tenuto dal Coni. A tal scopo, infatti, è sufficiente esclusivamente il possesso (comunque certificato) dei requisiti potenziali per l'iscrizione in detto registro. Così si è espressa la Ctp di Macerata a proposito dell'impugnativa di un avviso di accertamento emesso a carico di un'associazione sportiva, che aveva fruito dei benefici fiscali sopra menzionati, e motivato con la mancata iscrizione dell'associazione nel registro telematico tenuto dal Coni. A tal riguardo, vale la pena di ricordare che con la normativa in argomento sono state introdotte alcune agevolazioni di natura contabile e fiscale a favore degli enti appartenenti al panorama sportivo amatoriale.
In forza di tali disposizioni, le associazioni sportive dilettantistiche usufruiscono di un speciale regime di determinazione delle imposte ai fini Ires e ai fini Iva e di un regime contabile semplificato.
Agevolazioni. L'accesso alle agevolazioni è riservato:
– alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni e dalle Federazioni sportive nazionali;
– alle associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute dal Coni e dalle Federazioni sportive nazionali, ma riconosciute da enti di promozione sportiva
– alle associazioni senza scopo di lucro; 
– alle pro loco.
Con le integrazioni previste dalla legge 289/2002, così come modificata dal Dl 72/2004, convertito dalla legge 128/2004, le agevolazioni sono state estese anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali ed alle cooperative senza fine di lucro. Per potersi avvalere delle agevolazioni previste dalla norma, è necessario l'esercizio di un'opzione ed il rispetto di un limite dimensionale non superiore ai 250.000 euro.
Soggetti beneficiari. In sostanza, possono usufruire di questo regime agevolato quelle associazioni sportive dilettantistiche che nel corso del periodo di imposta precedente non abbiano conseguito proventi da attività commerciali per un importo superiore ai 250.000 euro. Ebbene, secondo l'Agenzia delle entrate (come può leggersi nell'apposita «Guida Fiscale» n. 1 del 2007), «per ottenere il riconoscimento dello status di associazione o società sportiva e, soprattutto, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Registro nazionale tenuto dal Coni. Il Coni rappresenta l'organismo cui sono state affidate l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, la promozione e la massima diffusione della pratica sportiva. Il Registro è suddiviso in tre sezioni:
1. associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica (che rappresentano la maggior parte delle associazioni oggi in attività);
2. associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
3. società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative».
Nel caso affrontato dai giudici marchigiani, di contro, l'associazione sportiva accertata risultava priva di detta iscrizione, ragion per cui l'amministrazione finanziaria aveva disconosciuto le agevolazioni da questa fruite.
Mancanza di alcuni requisiti. L'associazione si è difesa evidenziando come, in realtà, nonostante fosse priva della predetta iscrizione, l'associazione presentasse tutti i requisiti formali per poter richiederla. Il possesso di tali requisiti, in effetti, era testimoniato (così come sembra evincersi dallo spirito della legge) dalle certificazioni di altri organismi sportivi, come, ad esempio, la Figc.
Partendo da tali considerazioni, la commissione ha innanzitutto valutato che, con le modifiche apportate dalla legge 128/2004, il registro tenuto dal Coni è stato soppresso. Quello successivamente istituito dallo stesso Comitato olimpico nazionale, con delibera interna, infatti, non può certo ritenersi equivalente al primo che, di fatto, era normativamente sostenuto, a differenza del secondo. Ciò detto, non potendosi più ricollegare una efficacia costitutiva all'iscrizione nel registro, la commissione ha ritenuto che essa non può più essere interpretata come discriminante ai fini della spettanza delle agevolazioni. A tal riguardo, invece, è necessario valutare il possesso dei requisiti potenziali propedeutici a tale iscrizione, non potendosi ricollegare la fruizione dei benefici al rispetto di un requisito che la commissione reputa "meramente formale".
Conclusioni. Pertanto, preso atto delle certificazioni prodotte dall'associazione (da parte della Lega Nazionale Dilettanti e dalla Figc), tra cui una certificazione del Coni secondo cui, benché non iscritta, l'associazione è in possesso dei requisiti per richiederlo, la commissione, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla sentenza della Cassazione 17119/03, ha annullato l'avviso, riconoscendo spettanti le agevolazioni già fruite dall'associazione sportiva.