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Le erogazioni a favore delle associazioni sportive dilettantistiche sono deducibili anche oltre il limite di 200.000 euro: attraverso la risoluzione n. 57/E del 2010, l'Agenzia delle entrate

Guida Normativa
5.7.2010 - n. 128
Commento - Agenzia delle entrate - Risoluzione 23 giugno 2010 n. 57/E

di Garrini Fabio


Le erogazioni a favore delle associazioni sportive dilettantistiche sono deducibili anche oltre il limite di 200.000 euro: attraverso la risoluzione n. 57/E del 2010, l'Agenzia delle entrate si occupa dei corrispettivi erogati dalle imprese a favore del mondo sportivo, precisando che il limite stabilito dall'articolo 90 della legge 289/2002 non è assoluto, ma è stato introdotto per delimitare una presunzione. Entro tale limite, la deducibilità come spesa di pubblicità è presunta, l'eccedenza deve invece essere valutata sulla base delle ordinarie regole previste dal Tuir.

Le somme agevolate. La disciplina in esame è stata introdotta dal comma 8 dell'articolo 90 della legge 289/2002, in base al quale le erogazioni che le imprese riconoscono a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, risulta deducibile entro il limite di 200.000 euro quale spesa di pubblicità, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Tuir (quella disposizione richiama a tutt'oggi l'articolo 74, riferimento che però deve essere revisionato in ragione della nuova numerazione dal 2004 degli articoli del Tuir). Come precisato dalla circolare n. 21/E del 2003, tali spese, entro il predetto limite, si considerano spese di pubblicità per presunzione assoluta, quindi interamente deducibili in capo al soggetto erogante (nell'esercizio di sostenimento ovvero ripartite in cinque anni). Tale presunzione è comunque subordinata al rispetto di due condizioni: prima di tutto i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e in seconda battuta deve essere riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima. Tale previsione è stata introdotta con evidenti finalità agevolative nei confronti del mondo dello sport dilettantistico: essa opera in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di spese di pubblicità/sponsorizzazione/rappresentanza. Peraltro, ci si potrebbe chiedere se essa si debba o no considerare superata in ragione della riscrittura dell'articolo 108, comma 2, del Tuir che ridefinisce la disciplina delle spese di rappresentanza: al riguardo occorre ricordare che la relazione illustrativa al decreto attuativo 19 novembre 2008 afferma esplicitamente che la disciplina relativa alle erogazioni effettuate agli enti che svolgono attività sportiva dilettantistica sono interamente deducibili quali spese di pubblicità nel limite di 200.000 euro.

L'eccedenza. La risoluzione n. 57/E si concentra sul trattamento fiscale da riconoscere a una eventuale erogazione che travalichi il limite di 200.000 euro. Infatti, se il limite di 200.000 euro attribuisce una presunzione assoluta a tali spese, non era chiaro come ci si dovesse porre nei confronti di una eventuale eccedenza, ossia se ci potessero essere gli estremi per considerarla del tutto indeducibile. Sul punto interviene l'amministrazione finanziaria con il documento di prassi in esame, affermato che il superamento di tale limite non fa perdere il diritto alla deducibilità della spesa, semplicemente l'eccedenza non gode del beneficio della presunzione che le conferisce la natura di spesa di pubblicità. Pertanto, con riferimento all'importo delle erogazioni che eccede la soglia di 200.000 euro, comunque può essere riconosciuto il diritto alla deduzione, ma occorrerà valutarlo sulla base delle generali regole dell'articolo 109 del Tuir, quindi provare i requisiti "della competenza, della certezza, quanto all'esistenza del costo, e dell'oggettiva determinabilità dello stesso, quanto al relativo ammontare, nonché dell'inerenza della spesa ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili". In altre parole, quale aiuto alle realtà che operano nell'ambito dello sport dilettantistico, viene riconosciuta una sorta di "area franca" alle erogazioni entro il limite di 200.000 euro, che quindi possono essere dedotte senza troppi formalismi (salvo quanto precisato dalla circolare n. 21/E del 2003): tale previsione dovrebbe incentivare le imprese a ricorrere a tale forma di pubblicizzazione del proprio nome e dei propri prodotti. Alla frazione di erogazione che eccede tale soglia comunque non è inibito il diritto alla deduzione, ma le valutazioni dovranno comunque essere effettuate con maggiore rigore.

Coordinamento con il regime della 398/1991. La risoluzione ricorda anche che le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche (introdotte proprio con l'articolo 90 della legge 289/2002) possono optare per il regime agevolato ex lege 398/1991, che consente di trattare in maniera agevolata (sia sul versante Iva che su quello delle imposte dirette) i proventi commerciali conseguiti, quali appunto quelli derivanti da una sponsorizzazione o da un rapporto pubblicitario. Tali soggetti devono prestare attenzione in quanto il limite massimo complessivo per beneficiare di tale trattamento agevolato è fissato a 250.000 euro; a differenza dell'istituto precedentemente esaminato, in questo caso il superamento del limite farebbe decadere dal regime con conseguente perdita integrale del diritto al trattamento agevolato dei corrispettivi commerciali conseguiti.