Il divieto sulla contribuzione a qualsiasi forma di sponsorizzazione da parte degli enti locali, imposto dalla manovra correttiva
del 2010, deve intendersi rivolto a quelle spese che intendono sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dello stesso ente.
...... Sotto questo profilo, pertanto, sono ammesse le contribuzioni a soggeti terzi relative ad iniziative culturali, sportive ed artistiche che mirano a realizzare gli interessi della collettività amministrata, ovvero le finalità istituzionali demandate all'ente locale..