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Sponsorizzazione tra pubblicità e rappresentanza (Fonte: Eutekene 20/4/2012)

 
Sponsorizzazione tra pubblicità e rappresentanza

La qualificazione dell’onere deve avvenire alla luce della disciplina applicabile dal 2008

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 / Venerdì 20 aprile 2012

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 3433, depositata il 5 marzo 2012) offre lo spunto per ritornare sulla questione della classificazione delle spese di sponsorizzazione tra quelle di pubblicità ovvero di rappresentanza. Il tema si presenta di peculiare attualità anche alla luce dei controlli che, al riguardo, sono stati annunciati da parte dell’Amministrazione finanziaria.

In particolare, secondo la Suprema Corte, sponsorizzare un’auto da corsa con il nome dell’impresa non rientra tra le spese di pubblicità, ma tra quelle di rappresentanza, se il contribuente non dimostra l’incremento commerciale ottenuto. Infatti, rileva la Cassazione, costituiscono spese di rappresentanza quelle che contribuiscono ad accrescere prestigio e immagine dell’impresa e a potenziarne la possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese di pubblicità e propaganda quelle sostenute per iniziative tendenti prevalentemente, anche se non esclusivamente, a pubblicizzare prodotti, marchi e servizi.

Tale orientamento diverge da quello del Ministero delle Finanze (R.M. 5 novembre 1974 n. 2/1016 e 17 giugno 1992 n. 9/204), secondo cui le spese di sponsorizzazione sono riconducibili nell’ambito di quelle di pubblicità, in quanto caratterizzate dall’esistenza di un rapporto sinallagmatico in base al quale lo sponsor si obbliga ad una prestazione in denaro o in natura e il soggetto sponsorizzato si obbliga a pubblicizzare e propagandare il prodotto, i servizi, il marchio e l’attività svolta dallo sponsor. Dello stesso avviso è anche la C.T. Prov. Lecce (sentenza 21 febbraio 2012 n. 53/2/12), secondo la quale le spese in esame, considerato che sono correlate alle prestazioni effettuate nei confronti dello sponsor, in adempimento degli obblighi assunti con il contratto di sponsorizzazione, non sono suscettibili di essere inquadrate tra quelle di rappresentanza.

Per dirimere il suddetto contrasto, occorre tenere conto del fatto che la pronuncia della Corte di Cassazione riguarda la disciplina ante L. 244/2007 e quindi si fonda sulla normativa pro tempore vigente. Tale circostanza appare evidente considerando il criterio distintivo tra le due tipologie di spesa utilizzato dai giudici per motivare la propria conclusione.
I criteri previsti dal DM 19 novembre 2008 dovrebbero comportare il superamento della suddetta impostazione: tale provvedimento, pur definendo unicamente le spese di rappresentanza, costituisce il fondamento per ricavare, a contrario, la nozione di spesa di pubblicità. Infatti, proprio prendendo le mosse dal citato DM, la circ. Agenzia Entrate 13 luglio 2009 n. 34 (§ 3.1) ha chiarito che le spese di pubblicità sono quelle sostenute in forza di un contratto a prestazioni corrispettive, la cui causa va ricercata nell’obbligo della controparte di pubblicizzare/propagandare – a fronte della percezione di un corrispettivo – il marchio e/o il prodotto dell’impresa al fine di stimolarne la domanda.

Rilevante il rapporto sinallagmatico alla base del contratto

Per quanto sopra, le spese di sponsorizzazione andrebbero sempre fatte rientrare tra quelle di pubblicità, per via del suddetto rapporto sinallagmatico. In ogni caso, è opportuno che il contribuente sia in grado di dimostrare la valenza di tipo pubblicitario/commerciale dell’onere sostenuto, vale a dire la sussistenza di una prestazione e di una controprestazione.

Pare quindi ragionevole ritenere che, nel regime in vigore dal 2008, le spese di sponsorizzazione vadano considerate di pubblicità (così come sostenuto dal Ministero delle Finanze anche nella precedente disciplina) e siano quindi integralmente deducibili:
- nell’esercizio di sostenimento;
- in quote costanti nell’esercizio di sostenimento e nei quattro successivi.

Qualora la sponsorizzazione interessi più periodi d’imposta, occorre preliminarmente individuare la quota delle spese di competenza di ogni esercizio. Ogni quota potrà poi essere dedotta:
- integralmente nell’esercizio di competenza;
- in quote costanti nell’esercizio di competenza e nei quattro successivi.