L'Esperto risponde Il Sole 24 Ore - 2.4.2012
- Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche - L'ATLETA NON «CUMULA» I REDDITI FINO A 7.500 EURO
Un atleta dilettante ha percepito compensi pari a 7.500 euro per prestazioni funzionali a una manifestazione sportiva dilettantistica. In seguito riceve la proposta da un artigiano per coadiuvarlo a smaltire una grossa commessa dietro un compenso per prestazione occasionale pari a 2.500 euro. Il percipiente potrà collaborare con l'artigiano? In dichiarazione dovrà riportare soltanto i redditi di lavoro autonomo non abituale nel quadro E? O dovranno essere riportati anche i 7.500, pur se non cumulabili? E in quale quadro?
A. V. - ROMA
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Nulla preclude che il contribuente titolare di compensi derivanti da attività sportiva dilettantistica possa svolgere anche un’attività di lavoro autonomo in forma non abituale. I compensi derivanti da quest’ultima andranno dichiarati alla colonna 1 del rigo RL19, quadro RL, di Unico Pf (versione 2012), mentre alla colonna 2 si devono riportare le spese e gli oneri strettamente inerenti allo svolgimento dell’attività. La differenza fra i due importi costituisce il reddito da assoggettare a tassazione (in relazione al quale è attribuita la detrazione prevista dal comma 5, articolo 13, del Tuir). Esso non va cumulato con quello derivante dall’attività sportiva dilettantistica, da considerare non imponibile in base al comma 2, articolo 69, del Tuir, in quanto di importo contenuto nel limite di 7.500 euro.
A. V. - ROMA
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Nulla preclude che il contribuente titolare di compensi derivanti da attività sportiva dilettantistica possa svolgere anche un’attività di lavoro autonomo in forma non abituale. I compensi derivanti da quest’ultima andranno dichiarati alla colonna 1 del rigo RL19, quadro RL, di Unico Pf (versione 2012), mentre alla colonna 2 si devono riportare le spese e gli oneri strettamente inerenti allo svolgimento dell’attività. La differenza fra i due importi costituisce il reddito da assoggettare a tassazione (in relazione al quale è attribuita la detrazione prevista dal comma 5, articolo 13, del Tuir). Esso non va cumulato con quello derivante dall’attività sportiva dilettantistica, da considerare non imponibile in base al comma 2, articolo 69, del Tuir, in quanto di importo contenuto nel limite di 7.500 euro.