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Sponsorizzazioni: la Cassazione fa tremare il mondo degli sportivi. Quando il fisco spinge per limitare la deducibilità delle spese (www.postilla.it - 2/4/2012)

 

Fonte: Postilla.it

2 aprile 2012

Sponsorizzazioni: la Cassazione fa tremare il mondo degli eventi sportivi. Quando il fisco spinge per limitare la deducibilità delle spese.

Sono sempre deducibili i costi derivanti da sponsorizzazioni ? Ecco la vexata quaestio che una recente ordinanza della Cassazione ha portato all’attenzione di coloro che intendono collegare il proprio brand ad eventi sportivi… e vorrebbero anche godere dei massimi benefici fiscali per tali spese.

La sezione tributaria della Cassazione ha emesso l’ordinanza n. 3433 pubblicata il 5 marzo 2012 con cui, in sintesi, ha precisato che le spese per sponsorizzare un evento sportivo non rientrano nelle spese di pubblicità interamente deducibili dal reddito ma vanno inserire tra le spese di rappresentanza qualora non sia dimostrato dal contribuente un incremento delle vendite dei prodotti collegato a tale sponsorizzazione.

Una decisione certamente pro-fisco che pone serie problematiche agli operatori del settore sponsoring and events.

La vicenda tributaria trae origine dall’accertamento per un maggior reddito rilevante ai fini IVA, IRAP e IRES, contestato ad una ditta operante nel settore dell’impiantistica per imballaggi, che aveva sponsorizzato l’attività di un pilota professionista apponendo una scritta sulla autovettura da corsa e aveva poi detratto le relative spese qualificandole come pubblicitarie.

La commissione tributaria regionale di Bologna aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, già soccombente in primo grado, confermando l’annullamento degli avvisi di accertamento quindi accogliendo le tesi della ditta sponsorizzatrice.

I giudici di piazza Cavour hanno viceversa accolto il reclamo dell’agenzia delle Entrate ritenendo applicabile l’art. 108 del T.U.I.R. per cui le sponsorizzazioni sportive sono equiparate alle spese di rappresentanza poiché sono effettuate senza una diretta aspettativa di ritorno commerciale al fine di accrescere il prestigio dell’impresa.

Riportandosi anche ad una precedente decisione della stessa sezione tributaria Cassazione n. 8679 del 15 aprile 2011 i giudici hanno ricordato che tra le spese di rappresentanza devono inquadrarsi quelle volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa e a potenziare le possibilità di sviluppo mentre devono qualificarsi come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per iniziative tendenti prevalentemente alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi.

Gli esborsi senza una aspettativa di ritorno commerciale rientrano nelle spese di rappresentanza mentre viceversa quelle sostenute per conseguire un incremento più o meno immediato delle vendite vanno inquadrati nelle spese di pubblicità o propaganda. Il criterio di differenziazione andrebbe individuato nella diversità strategica della spesa per cui da una parte vi è la crescita dell’immagine e lo sviluppo della società, spese di rappresentanza, dall’altro, spese di pubblicità, il diretto incremento commerciale e promozionale concernente la produzione in un determinato settore.

Le spese di sponsorizzazione se idonee ad accrescere il prestigio aziendale ma non ad accrescere le vendite dovranno qualificarsi, secondo i giudici della Cassazione, nelle spese di rappresentanza deducibili nei limiti previsti dal D.P.R. 917/1986, art. 74 comma 2.

Nel caso particolare la società contribuente operava nel settore dell’impiantistica per imballaggi e non aveva dimostrato alcuna aspettativa di ritorno commerciale dalla sponsorizzazione dell’autovettura da corsa né quale poteva essere la concreta finalità di incremento commerciale per la sua particolare produzione nel contesto dell’automobilismo.

L’esito è stato quindi nefasto per il contribuente, la società ha visto la cassazione senza rinvio della sentenza appellata dal Fisco, quindi di riflesso la legittimità degli accertamenti impugnati e per i quali aveva ottenuto l’annullamento nei primi due gradi di giudizio.

La società, per andare sul concreto, a causa della minima deducibilità delle spese di rappresentanza, oltre al dover versare le sanzioni previste negli accertamenti, ha subito un rilevante aggravio per le imposte a seguito della decisione in commento.

E’ quindi da verificare con attenzione con l’aiuto di professionisti del settore  legale tributario non solo come sempre i contenuti dei contratti ma ancor prima l’opportunità fiscale di concludere contratti di sponsorizzazione scegliendo con attenzione il settore e valutando il ritorno in termini commerciali della spesa affrontata.

Dinanzi al Fisco, che si attiva per ridurre i comportamenti elusivi attuati talvolta mediante le false sponsorizzazioni, si dovrà quindi dimostrare, e non sarà certo facile,  l’incremento dei profitti derivante dagli esborsi per le sponsorizzazioni ?

Va comunque sottolineato, a mio parere, come una efficace difesa nei confronti del Fisco deve rilevare tra l’altro che le spese di sponsorizzazione spesso non trovano immediato riscontro nei fatturati ma a distanza di anni e comunque recano vantaggi al brand dell’azienda accrescendone la notorietà tra i consumatori.

Studio Legale De Valeri
www.studiolegaledevaleri.blogspot.com
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