Tali contratti, riconducibili alla casistica delle sponsorizzazioni tecniche, prevedono prestazioni periodiche e continuative, generalmente vincolate alla durata di una o piu` stagioni agonistiche, e rientrano tra i contratti a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive.
Per un corretto trattamento contabile e fiscale delle operazioni che derivano da tali contratti, e` utile premettere che, per quanto attiene il corrispettivo della prestazione di servizi di sponsorizzazione effettuata attraverso fornitura di beni materiali, viene a determinarsi tra le parti un`operazione di natura permutativa "servizi contro beni", che da origine ad un trattamento fiscale specifico, previsto dal DPR 633/72.
Esso infatti prevede, all`art. 13 co. 2 lett. d), che la base imponibile di ciascuna operazione e` costituita dal valore normale dei beni che formano oggetto di ciascuna di esse.
Dal punto di vista contabile, cio` comporta:
- per la societa` sportiva dilettantistica, l`obbligo di fatturare all`impresa sponsor l`intero corrispettivo comprensivo della parte "in natura", rappresentata dal materiale sportivo ceduto dallo sponsor, sulla base del valore normale attribuibile a detto materiale;
- per l`impresa sponsor, l`obbligo di emettere una fattura alla societa` sportiva dilettantistica a fronte del materiale a essa ceduto, sulla base del valore normale attribuibile a detto materiale.
Per quanto riguarda i riflessi fiscali che si determinano in capo all`impresa sponsor, essi attengono all`ambito delle imposte sul reddito e dell`iva. Dal punto di vista dell`impresa sponsor, i costi da sponsorizzazione possono essere configurati in due modi, in base alla loro natura prevalente:
- tra le spese di pubblicita`, per le quali e` prevista l`integrale deducibilita` dal reddito d`impresa;
- oppure, tra le spese di rappresentanza.
La prima delle due ipotesi di configurazione e` pero` quella prevalente, in quanto, trattandosi di corrispettivi dovuti per prestazione di servizi, la natura della spesa non presenta quella componente di liberalita` che e` tipica delle spese di rappresentanza.
La totale deducibilita` di tale spesa pubblicitaria puo` essere operata, a scelta del contribuente:
- per intero nel periodo d`imposta di competenza, se l`impresa ritiene che l`utilita` (in termini di maggiori ricavi) della spesa promozionale e` destinata ad esaurirsi in tale arco temporale;
- per quote costanti nel periodo d`imposta di competenza e nei quattro successivi, se l`impresa ritiene che l`utilita` (in termini di maggiori ricavi) della spesa promozionale e` destinata a protrarsi per piu` esercizi.
Inoltre, qualora il contratto di sponsorizzazione interessi due o piu` periodi d`imposta, l`impresa deve innanziatutto ripartire le spese lungo l`intera durata del contratto, mediante la tecnica dei risconti.
Sotto il profilo dell`iva, l`impresa sponsor non registra riflessi di tipo particolare. L`impresa riceve infatti dall`associazione sportiva dilettantistica una fattura di acquisto, in cui l`aliquota iva e` al 20%.
Per cio` che invece riguarda l`ente che riceve il corrispettivo della sponsorizzazione e` necessario identificare con precisione la natura dei proventi da sponsorizzazione, soprattutto ai fini Iva. Infatti, se la societa` o associazione sportiva si avvale del particolare regime previsto dalla L.398/91 che, ai fini Iva, rinvia alle disposizioni recate dall`art.74 co.6 del DPR 633/72, bisogna fare una ditinzione tra servizi pubblicitari e servizi di sponsorizzazione:
- se si tratta di servizi pubblicitari e` prevista una percentuale di detrazione dell`imposta pari al 50%;
- se si tratta di servizi di sponsorizzazione e` prevista una detrazione dell`imposta pari al 10%.