FONTE: WWW.FIDAL.IT
(Delibere del Consiglio Federale del 15 Novembre 1997 e dell’11 Ottobre 2003) E' tuttora in vigore il D.M. del 18-2-82 (G.U. 5-3-82) ed integrativo D.M. 28-2-83 (G.U. 15-3-83) sull'accertamento obbligatorio della idoneità all'attività sportiva agonistica. La certificazione dell'idoneità specifica alla pratica dell'atletica leggera: a) è condizione indispensabile per la partecipazione all'attività agonistica; b) ha validità annuale; c) deve essere conservata dalla Società Sportiva di appartenenza che peraltro è tenuta a controllarne la scadenza ai fini del rinnovo. (circ. n. 7 del Min. Sanità del 31-1-1983) Visto quanto previsto dall’art.1 del D.M. 18/02/1982 ed integrazioni (D.M. 28/02/83) su “Norme per la Tutela Sanitaria dell’attività sportiva agonistica, che demanda alle Federazioni Sportive Nazionali la qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva, la Federazione Italiana di Atletica Leggera ha aggiornato le categorie degli atleti agonisti (Delibera del C.F. n.30 del 11/10/03).
Pertanto per la FIDAL sono considerati “agonisti” a tutti gli effetti gli atleti delle seguenti categorie per le quali è obbligatoria la visita medica di idoneità agonistica:
Ø RAGAZZI M/F (12 – 13 anni)
Ø CADETTI M/F (14 – 15 anni)
Ø ALLIEVI M/F (16 – 17 anni)
Ø JUNIORES M/F (18 – 19 anni)
Ø PROMESSE M/F (20 – 21 - 22 anni)
Ø SENIORES M/F (da 23 anni ed oltre)
Ø AMATORI M/F (da 23 a 34 anni)
Ø MASTERS M/F (da 35 anni ed oltre)
N.B. Gli atleti vengono collocati nelle rispettive categorie in relazione all’anno di nascita (millesimo) e non in base al giorno e al mese di nascita. Tale accertamento, che deve essere effettuato da medici Specialisti in Medicina dello Sport (presso strutture pubbliche o centri o studi autorizzati, a seconda delle normative emanate in materia da ciascuna regione) prevede: 1) visita; 2) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; 3) spirografia; 4) esame urine; 5) eventuali ulteriori esami specialistici e strumentali che il medico visitatore ha facoltà di richiedere su motivato sospetto clinico.
Gli atleti/e della categoria Esordienti devono invece sottoporsi preventivamente con periodicità annuale, a norma del D.M. del 28-2-83 (G.U. del 15-03-83), a visita medica di idoneità “non agonistica” presso il medico di base, anche non specialista, intesa ad accertarne lo stato di buona salute (salvo accertamenti specialistici integrativi su parere medico).
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FAQ WWW.FIDAL.IT
1) Tipo di certificazione
Quale certificato di idoneità è necessario per tesserarsi in atletica leggera ?
Le normative in vigore (DM del 18.02.1982 e DM del 28.02.1983) disciplinano in Italia l’idoneità alla attività sportiva agonistica e non agonistica. Per la FIDAL sono da considerare “agonisti” i tesserati nelle categorie ragazzi, cadetti, allievi, juniores, promesse, seniores, amatori e masters. Sono invece considerati “non agonisti” i tesserati nella categoria esordienti.
Il Ministero della Salute, su indicazioni del CONI, della FMSI e delle Federazioni Sportive, ed a seguito del loro lavoro congiunto, ha aggiornato le tabelle per i vari sport, ed in particolare ha trasmesso una Circolare (del 29.10.2007) agli Assessorati di Sanità delle Regioni, (oltre che al CONI, che l’ha trasmessa alle Federazioni), riguardante l’età di inizio dell’agonismo nelle diverse discipline sportive.
Per l’atletica in particolare, l’età formale di inizio dell’agonismo è confermata, come in passato, a 12 anni ( e pertanto dalla categoria ragazzi). Nella tabella ministeriale è anche specificato che tale età (12 anni), è riferita all’anno “solare” ; ciò vuol dire che il requisito non è strettamente e/o assolutamente anagrafico.
Pertanto, tutti i nati gareggianti in un determinato anno come ragazzi, rientrano in tale definizione, anche se nati negli ultimi mesi dell’anno in questione, e che pertanto non hanno ancora compiuto anagraficamente i 12 anni. Di conseguenza, il diritto alla visita di idoneità agonistica, in base alla citata Circolare, è garantito.
Alle singole Regioni, invece, è lasciata l’autonomia sulla eventuale gratuità parziale o totale della visita, in base ad età e situazioni locali, in relazione anche a disponibilità economiche locali regionali.
2) Medici autorizzati
Quali medici sono autorizzati a rilasciare certificazioni di idoneità?
Le indicazioni di massima sono contenute nella Circolare Min. Sanità 18.03.1996, n.500 su “Linee guida per una organizzazione omogenea della certificazione di idoneità alla attività sportiva agonistica “. In essa si precisa che: “In linea generale e di principio, la competenza per il giudizio di idoneità (o di non idoneità) e conseguente rilascio dei relativi certificati, nonché per l’eventuale ricorso alle commissioni di appello, è regionale, riferita quindi al luogo di residenza dell’atleta, e comunque non eccedente il territorio regionale. L’eccezione è ammessa solo nei casi in cui l’atleta ha domicilio precario diverso per motivate ragioni di tesseramento sportivo”.
In linea di massima, le normative regionali prevedono che:
“ La certificazione per attività agonistica è rilasciata da Medici Specialisti in Medicina dello Sport operanti in:
- Aziende ASL od altre strutture pubbliche;
- Ambulatori privati autorizzati;
- Studi di Medicina dello Sport riconosciuti;
I Medici Specialisti, devono essere iscritti nell’apposito elenco regionale ed in possesso di codice identificativo regionale“. Tale codice identificativo va chiaramente riportato sulla certificazione.
Il Medico Sociale, pertanto, anche quando in possesso di Specializzazione in Medicina dello Sport, può certificare soltanto ove sia in possesso dell’autorizzazione e dello specifico ed individuale codice identificativo concesso dalla Regione. La lista dei Medici Specialisti accreditati è in genere disponibile sui siti della Regione di appartenenza. Resta responsabilità dei Presidenti, al momento del tesseramento degli atleti della propria Società, la verifica, l’accettazione e la conservazione di documenti giuridicamente validi. Viceversa, ai fini del tesseramento per attività sportiva classificata in categoria “non agonistica” (esordienti), un valido certificato può essere rilasciato non solo dai Medici Specialisti in Medicina dello Sport, ma anche dai medici di Medicina Generale e/o specialisti Pediatri di libera scelta.
4) Idoneità per altro sport
E’ valido per gareggiare in atletica un certificato di idoneità per altro sport simile?
La visita di idoneità agonistica di molti sport è simile in termini di "accertamenti" a quella dell'atletica (nuoto, pallavolo, calcio, etc); ma, aldilà di quelli pratici, esistono aspetti formali legati al rispetto del dispositivo legislativo.
Infatti, per legge (DM 18.02.1982), la visita attesta la “ idoneità specifica” allo sport che si pratica, ed addirittura dovrebbe essere effettuata su richiesta formale del Presidente della Società Sportiva, e di conseguenza è riferita allo sport per cui è stata richiesta. Appare più semplice che un atleta, quando va a fare la visita di idoneità, si faccia rilasciare nello stesso momento anche un secondo e/o terzo certificato per lo sport alternativo che pratica o intende praticare. Il medico certificante, ove non ci siano differenti protocolli di visita, non avrebbe difficoltà a rilasciarlo, salvo che non esistano particolari controindicazioni per uno sport, più che per un altro, pur a parità di visita ed accertamenti medici. Esistono infatti alcune patologie, ad esempio neurologiche, che, pur non presentando rischi se praticati su terraferma, potrebbero controindicare l'idoneità alla pratica sportiva in ambiente acquatico; o viceversa, problematiche articolari che pur sconsigliando lo sport su terreno, non presentano controindicazioni in acqua. Lo stesso tipo di visita di idoneità, potrebbe permettere l'atletica, ma non il nuoto o viceversa. Similmente alcune patologie (ad esempio oculari), pur con visita ed accertamenti equivalenti, consentono uno sport individuale (atletica), ma non uno di contatto (calcio etc), ove le conseguenze per l’apparato visivo in caso di contatto fortuito, potrebbero essere molto serie.
Alla fine, sempre e soltanto il medico certificante può attestare la idoneità, ovvero la non controindicazione per una o più discipline. Il dispositivo legislativo della idoneità “sport-specifica” è invalicabile e per legge vale soltanto la discrezionalità del medico che sottoscrive il o i diversi certificati di idoneità per uno o per differenti sport.
Consiglio pratico: un atleta, quando si sottopone a visita, può richiedere ed ottenere, sempre che il medico lo ritenga possibile (cioè in assenza di controindicazioni), multipla certificazione cartacea di idoneità per i diversi sport praticati.
6) Atleta tesserato che non gareggia
E’ obbligatoria la certificazione medica anche per i tesserati che non intendano gareggiare?
Non è escluso che ci siano soggetti che, pur tesserandosi ad una Società sportiva per poter usufruire di un impianto sportivo, non intendano partecipare comunque a competizioni. Spesso ciò accade anche per un puro fenomeno aggregativo sociale.
D’altronde, ogni praticante, a puri fini salutistici, è libero di correre in un parco o per strada o su percorsi pubblici attrezzati, senza necessariamente essere tesserato con alcuna società. Invece, per accedere ad impianti sportivi per allenarsi è necessario essere formalmente tesserati con una Società sportiva regolarmente affiliata, anche per motivi assicurativi e medico legali. Ed ovviamente, l’atto stesso del tesseramento non fa distinzione tra chi poi, indipendentemente dal livello di allenamento, intenda partecipare a competizioni, oppure no.
Non esistono pertanto dubbi: il Presidente di Società, responsabile dell’affiliazione, deve possedere, all’atto del tesseramento, la certificazione di idoneità alla attività sportiva agonistica, secondo il DM 18.02.1982, per qualunque persona egli intenda tesserare. In Atletica leggera sono considerati “agonisti” tutti i tesserati appartenenti alle categorie ragazzi, cadetti, allievi, junior, promesse, senior, amatori e master; in pratica dai 12 anni in su. Per il rilascio di tale certificazione, il praticante attività sportiva deve sottoporsi a visita medica con incluso test dopo sforzo (o da sforzo se richiesto), spirografia, etc, oltre agli accertamenti complementari che il medico visitante ritenesse necessari in relazione alle condizioni cliniche od ai risultati degli accertamenti eseguiti.
Soltanto gli esordienti possono essere tesserati con la semplice certificazione per attività sportiva non agonistica (DM 28.02.1983), consistente in una visita medica (oltre ad eventuali esami complementari ritenuti necessari dal medico certificante).
D’altronde, indipendentemente dal fatto che si intenda o no partecipare a competizioni, la tutela della salute deve essere sempre preminente. La pratica di una attività motorio/sportiva, specialmente ad una certa età, anche se praticata liberamente, o a fini di puro benessere fisico, e non da tesserati, merita sempre una valutazione medica preliminare, oltre ad un esame cardiologico (dopo sforzo, o meglio durante sforzo, in particolare dopo i 40 anni). L’esperienza epidemiologica italiana, all’avanguardia nel campo della prevenzione e tutela dello sportivo, ha consentito frequentemente di scoprire situazioni di rischio, avviandole a valutazione specialistica, e riducendo in maniera statisticamente significativa l’incidenza di eventi avversi.