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Agevolazione sull'Ires non estensibili all'Iva

L'Esperto risponde
21.11.2011

- Enti non profit e onlus - AGEVOLAZIONI SULL'IRES NON ESTENSIBILI ALL'IVA


Un’associazione sportiva che ha optato per il regime forfettario di cui alla legge 398/1991 non sottopone a tassazione tutti i proventi commerciali. In particolare si avvale dell’articolo 25, comma 1, della legge 133/1999. Secondo la disposizione citata non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Ires, e in ogni caso limitatamente a due eventi l’anno per un importo complessivo annuo non superiore a 51.645,69 euro, i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali. La disposizione si applica anche ai fini Iva?




L. N. - VENEZIA
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La risposta è negativa, come si desume da un’interpretazione letterale della disposizione citata. Infatti, l’espressione «non concorrono alla formazione del reddito» vuol significare che l’esclusione dalla tassazione opera solo per le imposte sui redditi, ma non ai fini Iva in quanto, in questo caso, il legislatore avrebbe dovuto fare riferimento alla base imponibile.