• Festa fine stagione 2021
    Festa fine stagione 2021
  • Fabriano 2021
    Fabriano 2021
  • Corri Corridoania 2017
    Corri Corridoania 2017

    Partenza (foto Germano Carnevali)

  • Macerata maggio 2021
    Macerata maggio 2021
  • Civitanova Marche settembre 2021
    Civitanova Marche settembre 2021
  • Marcialonga della Solidarietà
    Marcialonga della Solidarietà

    San Claudio Corridonia

  • Fabriano Settembre 2021
    Fabriano Settembre 2021
  • Macerata 2017
    Macerata 2017

    Campionato reginale Staffette ragazzi/cadetti.

Non esenti i rimborsi di costi nel Comune (21/11/2011)

L'Esperto risponde 21.11.2011

- Enti non profit e onlus - NON ESENTI I RIMBORSI DI COSTI NEL COMUNE

Sono uno sportivo dilettante e, nel corso del periodo d’imposta, ho percepito compensi esclusi completamente da tassazione (ai sensi dell’articolo 69 del Tuir) per un importo pari a 3mila euro. Nel corso dello stesso anno ho percepito rimborsi per un importo di 1.000 euro per spese (mezzi di trasporto pubblico, spese di somministrazione di alimenti e bevande eccetera) sostenute all’interno del territorio comunale. Si chiede se tali rimborsi siano o meno esclusi dalla tassazione.




M. L. - BOLOGNA
-----
I rimborsi spese, ancorché analiticamente documentati, riferibili a trasferte all’interno del territorio comunale si considerano in ogni caso compensi e, quindi, in linea di principio dovrebbero essere assoggettati a tassazione. L’articolo 69, comma 2 del Tuir prevede che le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto in occasione di trasferte fuori dal territorio comunale. In sostanza, i rimborsi delle spese sostenute all’interno del comune, anche se documentate in maniera analitica, concorrono a intaccare il limite di 7.500 euro. Nel caso di specie, effettuando la somma tra i compensi e i rimborsi, lo sportivo ha percepito una somma complessiva inferiore al citato limite massimo di 7.500 euro. Conseguentemente, anche se i rimborsi hanno natura di compensi, risultano comunque detassati. Al contrario, se lo sportivo avesse già percepito compensi per un importo superiore al massimale fissato, i rimborsi spese (per le trasferte effettuate nello stesso comune) dovrebbero essere assoggettati a tassazione applicando l’aliquota minima del 23%, quindi effettuando una ritenuta a titolo di imposta e aggiungendo ancora un importo pari allo 0,90% a titolo di compartecipazione all’addizionale Irpef regionale. La ritenuta complessiva sarebbe quindi pari al 23,90 per cento.