L'Esperto risponde
24.10.2011
- Redditi d'impresa - SOCIETÀ SPORTIVE E SPONSOR, I CRITERI PER IL BONUS
24.10.2011
- Redditi d'impresa - SOCIETÀ SPORTIVE E SPONSOR, I CRITERI PER IL BONUS
La società per cui lavoro sosterrà quest’anno circa 300mila euro di spese di sponsorizzazione a favore di varie associazioni sportive dilettantistiche. Di queste, 150mila sono relative a sponsorizzazione di una squadra di calcio a 5, partecipante alla serie B. Vorrei sapere se la disposizione ex articolo 90, comma 8, della legge 289/2002 (in base alla quale fino a 200mila euro le sponsorizzazioni di associazioni sportive dilettantistiche sono deducibili a titolo di pubblicità per presunzione legale) offre copertura da eventuali contestazioni fino all'importo citato o anche oltre, e se comunque la sponsorizzazione di 150mila euro è contestabile per difetto d'inerenza e congruità dell’importo.
Luca CHIARENZA - ANCONA
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La disposizione indicata dal lettore ha introdotto, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura dei corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e altri enti individuati dall’articolo 90 della legge 289/2002, che vengono considerate spese di pubblicità, nel limite massimo di 200.000 euro. Tali spese divengono, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Tuir nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio medesimo e nei quattro anni successivi. Si evidenzia che la fruizione dell'agevolazione in esame è comunque subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;2) deve essere riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima. La norma non offre copertura da eventuali contestazioni, ma definisce solo la natura delle spese.
Luca CHIARENZA - ANCONA
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La disposizione indicata dal lettore ha introdotto, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura dei corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e altri enti individuati dall’articolo 90 della legge 289/2002, che vengono considerate spese di pubblicità, nel limite massimo di 200.000 euro. Tali spese divengono, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Tuir nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio medesimo e nei quattro anni successivi. Si evidenzia che la fruizione dell'agevolazione in esame è comunque subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;2) deve essere riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima. La norma non offre copertura da eventuali contestazioni, ma definisce solo la natura delle spese.