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Quando la società risponde dell'incidente di un suo atleta (IlSole 24Ore 3/10/2011)

L'Esperto risponde  IlSole24Ore
3.10.2011

- Controversie legali - QUANDO LA SOCIETÀ DI RUGBY RISPONDE DELL'INCIDENTE

Mio figlio, giocando a rugby, si è procurato una invalidità di 3 punti a causa di una frattura scomposta. Dopo circa sei mesi di cure e 850 euro di medicinali, l'assicurazione mi fa sapere che a causa di una franchiagia del 10% non risarcirà né le cure né l'invalidità. Posso rivalermi nei confronti della società di rugby?




Gerardo LUPO - BATTIPAGLIA
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Nel caso proposto dal lettore non è specificato quale sia il contratto assicurativo di cui risulta beneficiario il soggetto vittima dell’infortunio. Cionondimeno, appare verosimile che si tratti di una polizza infortuni stipulata dalla società sportiva a favore dei propri iscritti. Dette polizze, generalmente, prevedono una franchigia che resta a carico dell’assicurato. Sarebbe, dunque, necessario che il lettore acquisisca copia del contratto assicurativo in questione al fine di esaminare le pattuizioni contrattuali, nonché l’entità delle franchigie contemplate per ogni singolo rischio in garanzia. In relazione a quest’ultimo profilo, si rileva che la franchigia rappresenta quella parte di rimborso di un danno che rimane a carico dell'assicurato. Essa può essere relativa o assoluta. Nel primo caso, se il danno da risarcire o indennizzare è al di sotto della franchigia l’assicurato perde il diritto al risarcimento o all’indennizzo, mentre se è superiore a quest’ultima ha diritto di ottenere l’integrale quota di risarcimento o di indennizzo dovuto. Esemplificando, se è contemplata una franchigia di 1.000 euro e il danno quantizzato è inferiore a quest’ultima, esso resta a carico dell’assicurato. Al contrario, se il danno subito dall’assicurato è pari a 1.300 euro e quindi supera la franchigia, esso resta interamente a carico della compagnia assicurativa. La franchigia assoluta, invece, rimane invariata al momento della corresponsione del risarcimento o dell’indennizzo sia che l'importo dovuto sia superiore o inferiore alla franchigia stessa. Ne consegue che, se è prevista, come sopra, una franchigia di 1.000 euro e il danno è pari a 700 euro, nessuna somma sarà corrisposta dall’assicurato, mentre se il danno sarà di 1.300 euro, da quest’ultimo importo andrà detratta la franchigia, ossia 1.000 euro e perciò l’assicurato riceverà 300 euro. Quanto all’eventuale azione da esperire nei confronti della società di rugby, si osserva che ciò è possibile purché detto ente debba presumibilmente rispondere dell’infortunio occorso al ragazzo a titolo di responsabile civile.