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    Campionato reginale Staffette ragazzi/cadetti.

Sui criteri da utilizzare per distinguere i ricavi di pubblicità da quelli di sponsorizzazione esistono pareri discordanti (17/6/2009)

 

www.commercialistatelematico.com  17/6/2009

 

Sui criteri da utilizzare per distinguere i ricavi di pubblicità da quelli di sponsorizzazione (ai fini del discorso in oggetto) esistono pareri discordanti.
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in relazione a un evento sportivo si ha mera pubblicità se l’attività promozionale è, rispetto all’evento stesso, in rapporto di semplice occasionalità (si vedano le sentenze numero 428 e 429 della I sezione civile del 19 maggio 1996).
Pensa ad esempio, al cartellone collocato stabilmente presso i locali della palestra, sia quando questa è vuota, sia durante gli allenamenti o le partite: in questo caso, la diffusione del messaggio pubblicitario è permanente e non è legata ad un determinato evento sportivo.
Si ha invece sponsorizzazione se fra la promozione di un nome o di un marchio e l’avvenimento agonistico viene istituito uno specifico abbinamento: in sintesi, dunque, la sponsorizzazione è in relazione di connessione con lo spettacolo sportivo (ad esempio, il nome sulle maglie di una squadra).
La Risoluzione Ministeriale n.137/E del 9 agosto 1999 ha espresso l’opinione che la pubblicità venga “attratta” nell’ambito della sponsorizzazione ogniqualvolta la stessa costituisca solo uno dei comportamenti previsti per lo sfruttamento dell’attività sportiva del soggetto sponsorizzato al fine di propagandare al meglio il nome e l’attività dello sponsor. Quindi, quando i contratti di sponsorizzazione comprendono anche prestazioni pubblicitarie, l’Amministrazione finanziaria ha sostenuto che l’abbinamento assorbe alla stessa tassazione anche la semplice pubblicità e di conseguenza, tutte le somme corrisposte dallo sponsor senza distinguere quelle erogate a titolo di corrispettivo per l’attività di sponsorizzazione vera e propria, rispetto a quelle erogate per la mera pubblicità devono essere abbattuti ai fini Iva del 10% e non del 50%.