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Compenso istruttori sportivi (ItaliaOggi 3 Ottobre 2011)

 

ITALIAOGGI  3 OTTOBRE 2011

 

Istruttori sportivi

Una Asd deve erogare la somma pari a euro 600,00 ad un proprio associato, a titolo di compenso per l'attività di istruttore da costui prestata nel mese di agosto 2011, come da conferimento di incarico sottoscritto. Tale associato ha dichiarato di aver percepito, nel corso del 2011 e da altre Asd ulteriori somme, per medesime tipologie di compensi, di ammontare complessivo pari a euro 7.000,00. Si chiede di conoscere pertanto a quale trattamento tributario assoggettare la somma pari a euro 600,00 all'atto della erogazione.

B.V.

 

Risponde Maurizio Mottola

Al fine di promuovere le attività sportive istituzionali (e/o di organizzare l'attività amministrativa, di segreteria e reception), l'Asd può avvalersi della collaborazione di soggetti (associati e non) ai quali conferire, per il tramite del proprio organo direttivo e mediante sottoscrizione di apposita lettera di incarico ovvero contratto di collaborazione, incarichi di prestazione sportiva o di collaborazione amministrativo-gestionale.

È importante garantire (non solo formalmente, nella lettera di incarico o nel contratto di collaborazione, ma soprattutto di fatto nella reale sostanza) che il rapporto da instaurare sia «di collaborazione» e non di «lavoro dipendente» o di «lavoro autonomo nell'esercizio di arti o professioni».

«Sportivi puri», ai quali conferire incarichi istituzionali, possono essere considerati gli atleti, gli allenatori, i preparatori atletici, nonché gli istruttori, cui può essere demandato anche un compito meramente teorico-didattico. Per contro collaboratori amministrativo-gestionali possono essere considerati, oltre al personale addetto alla segreteria e alla reception, i dirigenti sportivi, gli accompagnatori, il personale addetto alla manutenzione degli impianti ecc.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 67, comma1, lett. m) e 69, comma 2, dpr 917/1986, le somme percepite dagli incaricati, anche a titolo di indennità o di rimborso spese forfetarie o documentate (in caso di prestazioni gratuite), sono considerate «redditi diversi» (ovvero non rappresentano redditi di capitale, di lavoro autonomo, di impresa o di lavoro dipendente e assimilato) e per l'ammontare complessivo, riferito al medesimo anno di imposta, non superiore a euro 7.500,00 non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui reddito.

Nel caso in questione, l'Asd ha ricevuto dall'incaricato una dichiarazione (che si consiglia di redigere in forma scritta) attestante che nel corso del 2011 sono stati già erogati nei confronti dello stesso, da altre Asd, compensi complessivamente pari a euro 7.000,00 euro.

Se a tale somma, pari a euro 7.000,00, si aggiunge quella in corso di erogazione, pari a euro 600,00, si determina il superamento della soglia di non imponibilità, pari a euro 7.500,00, per euro 100,00.

Tale ultimo importo, pari a euro 100,00, deve essere assoggettato a tassazione, a cura dell'Asd che corrisponde il compenso pari a euro 600,00.

Ai sensi dell'art. 25, legge 133/1999 e successive modificazioni, l'ammontare pari a euro 100,00 è soggetto alla ritenuta Irpef a titolo di imposta pari al 23,00%, oltre che all'addizionale di compartecipazione regionale all'Irpef pari allo 0,90%, da versare nei modi ed entro i termini stabiliti dalla legge vigente.

In conclusione all'incaricato sarà erogata la somma netta pari a euro 576,10 (= euro 600,00 – euro 23,90).