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Inizio attività
Una neocostituita Asd chiede di conoscere se per lo statuto/atto costitutivo redatto in forma di scrittura privata è previsto l'obbligo della registrazione e quali sono gli ulteriori eventuali adempimenti iniziali da osservare in base al disposto delle normative vigenti.
P.P.M
Risponde Maurizio Mottola
Non è richiesta dalla legge alcuna forma particolare per l'atto costitutivo e lo statuto, per cui tali documenti possono essere redatti nella forma scritta dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata o registrata, oppure possono essere accordi verbali o desumibili dalla concreta attività posta in essere.
Allo stesso modo non è prescritto un contenuto minimo obbligatorio per entrambi i documenti.
Tuttavia, al fine di godere del trattamento tributario agevolato riconosciuto alle Asd e al fine di ottenere il riconoscimento sportivo da parte del Coni, è consigliabile adottare quantomeno la forma della scrittura privata registrata e di inserire determinate clausole all'interno dell'atto costitutivo/statuto.
La registrazione della scrittura privata viene richiesta presso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, entro i termini e attraverso le modalità previste ai sensi dpr 131/1986 e dpr 642/1972.
Con riferimento alle agevolazioni di carattere tributario, nella denominazione dell'associazione deve essere inserita, senza abbreviazioni, la dicitura «associazione sportiva dilettantistica» e devono essere previste nell'atto costitutivo/statuto le clausole di cui all'art. 148, dpr 917/1986 e art. 4, dpr 633/1972.
Con riferimento invece al riconoscimento sportivo, devono essere previste nell'atto costitutivo/statuto le clausole di cui all'art. 90, legge 289/2002.
Il riconoscimento sportivo rilasciato dal Coni (dlgs 242/1999, dl 136/2004 convertito in legge 186/2004, delibera Coni 1288/2004 e 1394/2009) si sostanzia nell'iscrizione in un apposito registro informatico, per il tramite di Federazioni sportive nazionali (Fsn), Discipline sportive associate (Dsa) o Enti di promozione sportiva (Eds), enti a loro volta riconosciuti dal Coni stesso (si raccomanda di verificare tale riconoscimento), a cui l'Asd deve richiedere l'affiliazione.
Per quanto riguarda infine gli ulteriori adempimenti in sede di inizio attività, si riporta di seguito un elenco di carattere generale e sintetico da utilizzare come semplice guida operativa e al quale l'utente dovrà riservare gli opportuni approfondimenti:
nell'ipotesi in cui l'Asd compia esclusivamente attività istituzionali, in sede di registrazione dell'atto costitutivo/statuto presso l'Agenzia delle entrate sarà necessario richiedere l'attribuzione del codice fiscale numerico (modello AA5/6);
è opportuno, prima di iniziare l'attività sportiva nella sede individuata, verificare la sussistenza dei requisiti di carattere tecnico e sanitario relativamente ai locali a ciò adibiti e trasmettere alle autorità amministrative competenti apposita comunicazione di inizio attività, nei modi e nei termini previsti (oltre alla denuncia originaria ai fini Tarsu);
è consigliabile predisporre i locali in questione ai fini dei successivi adempimenti in materia di «sicurezza sul lavoro»;
ai sensi dell'art. 30, dl 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009, entro 60 giorni dalla costituzione l'Asd è tenuta alla presentazione, secondo le modalità prescritte, del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali denominato «modello Eas»;
nel caso in cui all'interno della sede adibita allo svolgimento delle attività sportive sia diffusa musica o sia installato un apparecchio televisivo è necessario che l'Asd sia in regola con il versamento dei diritti Siae, ai sensi legge 633/1941, dei diritti fonografici ai sensi legge 633/1941 e dpcm 01/09/1975 e del canone di abbonamento Rai/Tv ai sensi Rdl 246/1938 (*);
l'Asd che svolge esclusivamente attività istituzionale è esonerata dall'obbligo di iscrizione presso il Rea (Repertorio delle notizie economico amministrative), ai sensi circolare Mica 3407/C del 09/01/1997, parere Mse 42320/2008, o presso il registro imprese, ai sensi art. 2188 c.c. e seguenti, tenuti dalle camere di commercio.
(*) Si tratta degli «abbonamenti speciali» che riguardano la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive fuori dall'ambito familiare. Tali abbonamenti, fatta eccezione per quelli riguardanti gli albergatori, esercizi pubblici, le onlus e le associazioni sportive dilettantistiche, sono soggetti a tassa di concessione governativa per ogni anno solare.