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Polizze e sportivi dilettanti valide fino alla scadenza (Il Sole 24 Ore - 22 Dicembre 2010)

Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi
22.12.2010 - p.37
Polizze a sportivi dilettanti valide fino alla scadenza

di Saccaro Marta, Fossati Saverio


Fine del braccio di ferro tra governo e associazioni sportive sulle assicurazioni obbligatorie per gli iscritti. Il riordino, atteso da tempo, è arrivato con il Dpcm del 3 novembre 2010, che ha messo la parola fine alla vicenda, iniziata otto anni fa con la legge 289/2002.
Al centro del provvedimento è la rettifica della disciplina transitoria contenuta nell'articolo 18 del Dpcm 16 aprile 2008. Secondo la versione originale, infatti, i soggetti obbligati avevano tempo fino al 31 marzo 2009 (differito al 31 dicembre 2009 per effetto di un provvedimento del 27 febbraio 2009) per adeguare ai nuovi standard i rapporti assicurativi già esistenti.
La modifica risponde alle perplessità espresse dal mondo sportivo in merito alle modalità con le quali i soggetti obbligati dovevano adeguarsi alle nuove condizioni contrattuali. Ciò doveva avvenire, secondo l'articolo 18, attraverso una modifica dei rapporti contrattuali in corso o nuove stipulazioni previo esperimento delle procedure competitive previste dall'articolo 14 del decreto 16 aprile 2008 (la cui efficacia era stata peraltro sospesa dall'ordinanza del Tar del Lazio del 5 novembre 2008).
La nuova formulazione prevede ora che i rapporti contrattuali già sottoscritti e ancora in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento si considerano efficaci fino alla loro naturale scadenza. Ci si dovrà invece uniformare alle disposizioni previste nel Dpcm, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, in occasione della stipula del nuovo contratto di assicurazione.
Tra le altre innovazioni, si segnala l'innalzamento da uno a due anni del termine per la manifestazione di lesioni conseguenti agli infortuni indennizzabili. Maggiore dettaglio è poi previsto nell'articolo 14 del provvedimento, in relazione alle modalità di scelta dell'assicuratore.
In primo luogo viene infatti specificato che gli obbligati devono attivare una vera e propria procedura di gara (non più una semplice "procedura competitiva"). Obbligati a questa procedura sono, oltre alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate, anche gli enti di promozione sportiva. Il Coni rimane comunque il soggetto preposto al controllo dei soggetti obbligati alla stipula dell'assicurazione e vigila sulla corretta applicazione delle procedure.
Il provvedimento ricorda poi lo stretto legame che sussiste tra il tesseramento e il pagamento del premio: la garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento, che coincide con il pagamento del premio da parte dell'assicurato, peraltro condizione di efficacia del tesseramento stesso.
Per Antonello Bernaschi, capo ufficio legislazione del Coni, questo provvedimento viene a chiudere i problemi aperti dal precedente decreto, « Grazie anche al fatto che questa volta sono state ampiamente consultate federazioni ed enti di promozione, che ora mi risulta hanno espresso un giudizio positivo. Già la legge – ricorda Bernaschi – aveva avuto un percorso accidentato, perché prevedeva l'assicurazione obbligatoria presso la Sportass, il che condusse a un giudizio di legittimità».
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Il testo del provvedimento