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Federazione Sportive Dilettantistiche: tassazione compensi co.co.co. (Il Sole 24 ore 17/6/2005)

Guida al Lavoro
17.6.2005 - n. 25 - p.80
Federazioni sportive dilettantistiche: tassazione compensi Co.co.co.

di Massara Barbara


I compensi e i gettoni di presenza corrisposti da una federazione nazionale sportiva dilettantistica in favore di collaboratori coordinati e continuativi non beneficiano del regime fiscale agevolato previsto dall'art. 69, comma 2, del Tuir e sono pertanto assoggettati a tassazione ordinaria

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 3 giugno 2005, n. 74, risponde a un istanza di interpello presentata da una federazione italiana sportiva dilettantistica, che chiedeva in particolare se i compensi di Co.co.co. corrisposti (che, sebbene non precisato nel provvedimento, si presumono riferirsi ad attività di tipo amministrativo) potessero essere inquadrati tra i redditi diversi dell'art. 67, comma 1, lett. m) Tuir e quindi agli stessi fosse applicabile il regime tributario agevolato ex art. 69, comma 2, Tuir.

Il quadro normativo

L'art. 67 Tuir inquadra tra i redditi diversi alla lett. m) i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unire e da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche.

L'art. 67, inoltre, sotto la medesima lett. m) , ricomprende un'altra categoria reddituale e cioè i compensi corrisposti per i rapporti di Co.co.co. a carattere amministrativo non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

L'art. 69, comma 2, del Tuir prevede l'applicazione di un regime fiscale di favore per i compensi qualificati tra i redditi diversi di cui all'art. 67 comma 1 lett. m) .

L'agevolazione prevista dall'art. 69 consiste nel fatto che non sono considerati imponibili i compensi, le indennità, i rimborsi forfetari nonché i premi corrisposti fino ad un importo massimo annuo di Euro 7.500, e che non sono altresì imponibili i rimborsi spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto.

Per i redditi eccedenti la franchigia di esenzione di Euro 7.500, l'art. 25, comma 1, della legge n. 133/1999 prevede un particolare sistema di tassazione secondo cui il sostituto è obbligato ad effettuare una ritenuta Irpef calcolata applicando l'aliquota fiscale corrispondente al primo scaglione di reddito (oggi pari al 23%), oltre alle ritenute per le addizionali Irpef.

La ritenuta è da considerarsi a titolo d'imposta, e quindi definitiva, per i redditi imponibili fino a Euro 40.000 (cioè da 7.501 a 40.000 euro), ovvero a titolo di acconto per i redditi oltre i 40.000 euro (con conseguente obbligo per il Co.co.co. di liquidare in via definitiva l'imposta in sede di dichiarazione dei redditi).

In sintesi, i redditi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir sono assoggettati ad imposizione secondo le seguenti modalità:

- fino a Euro 7.500, non concorrono alla formazione del reddito;

- oltre Euro 7.500 e fino a Euro 40.000, sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta (con l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito);

- oltre Euro 40.000 sono soggetti ritenuta a titolo d'acconto (con l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito).

La prassi

L'Agenzia aveva già fornito importanti chiarimenti in merito alle condizioni necessarie per l'applicazione del regime agevolato dell'art. 69 in favore dei redditi qualificati tra i redditi diversi dell'art. 67 comma 1 lett. m) .

Con la risoluzione n. 34/2001 l'Agenzia ha chiarito che i compensi erogati dal Coni, dalle federazioni nazionali, o da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche per essere inquadrati tra i redditi diversi dell'art. 67 lett. m) devono riferirsi a prestazioni rientranti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, cioè a prestazioni finalizzate in modo diretto e concreto alla realizzazione delle manifestazioni sportive.

Tali attività sono state esemplificate in quelle svolte dagli atleti dilettanti, dagli allenatori, dai giudici di gara, dai commissari speciali che giudicano l'operato degli arbitri, nonché dai dirigenti delle associazioni che presenziano le gare. Nello stesso provvedimento l'Agenzia aveva pertanto escluso dal campo di applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. m) e quindi dal regime agevolato dell'art. 69, per mancanza del requisito oggettivo dell'esercizio diretto di attività dilettantistica sportiva, i compensi corrisposti a fronte di attività di natura meramente amministrativa.

Nella circolare n. 21/2003 le Entrate hanno invece fornito importanti chiarimenti sull'altra categoria di redditi rientranti nell'art. 67, comma 1, lett. m) , e cioè i compensi corrisposti per i rapporti di Co.co.co. a carattere amministrativo non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, categoria introdotta dall'art. 90 della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003).

Il requisito soggettivo necessario per l'applicazione del regime agevolato è che i soggetti committenti siano inquadrabili tra le associazioni e le società sportive dilettantistiche quali introdotte e disciplinate dall'art. 90 legge n. 289/2002; si deve cioè trattare di soggetti che hanno i requisiti giuridici previsti dall'art. 90 e che, pertanto, risultano iscritti nell'apposito registro istituito presso il Coni. In particolare società sportive dilettantistiche sono quelle costituite nella forma di società di capitali senza fine di lucro, la cui ragione sociale deve indicare la finalità sportiva dilettantistica e che devono redigere lo statuto e l'atto costitutivo secondo le disposizioni previste dallo stesso art. 90. Le associazioni sportive dilettantistiche previste dall'art. 90 sono invece quelle, con o senza personalità giuridica, senza scopo di lucro che devono indicare la finalità sportiva dilettantistica nella denominazione/ragione sociale e che devono adeguare lo statuto e l'atto costitutivo alle previsioni della legge. Pertanto le collaborazioni coordinate e continuative rese da soggetti non professionisti e aventi per oggetto attività amministrativa e di gestione (es. raccolta delle iscrizioni, tenuta della contabilità) sono inquadrabili nell'art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir e scontano pertanto il regime fiscale agevolato previsto dall'art. 69 del Tuir, solo se svolte in favore di soggetti che rientrano nelle specifiche categorie giuridiche delle società e associazioni sportive non dilettantistiche quali individuate dall'art. 90 della legge n. 289/2002.

La risposta dell'Agenzia

Sulla base delle considerazioni sovra esposte, e quindi delle precisazioni fornite con la risoluzione n. 34/2001 e con la circolare n. 21 del 2003, le Entrate hanno confermato la soluzione proposta dall'istante, secondo la quale i compensi per Co.co.co. corrisposti dalla federazione nazionale non rientrano tra i redditi diversi dell'art. 67 lett. m). Anche se nel testo della risoluzione non è specificata la tipologia di attività svolta dai c. co.co si presume, sulla base della risposta fornita, che si tratti di prestazioni di tipo amministrativo-gestionale.

L'Agenzia ha chiarito che le prestazioni in esame non possono ricondursi né alle previsioni del primo periodo dell'art. 67 (compensi per prestazioni rese nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica) in quanto manca il requisito dell'attività finalizzata alla realizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche (presumendo che l'attività svolta dai c. co.co sia di tipo amministrativo), né alle previsioni del secondo periodo dell'art. 67 (Co.co.co. aventi natura amministrativa-gestionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche) in quanto manca il requisito soggettivo, atteso che la federazione committente non rientra i soggetti giuridici previsti dalla legge, cioè tra le società e le associazioni sportive dilettantistiche.

Dalla non riconducibilità dei compensi in oggetto ai redditi diversi dell'art. 67, comma 1, lett. m) , discende l'impossibilità di applicare il regime agevolato ex art. 69 Tuir e quindi l'assoggettamento degli stessi alla tassazione ordinaria.

Compensi per Co.co.co. a favore di federazione sportiva dilettantistica: la risoluzione n. 74/2005 in sintesi

Istanza: se i compensi corrisposti a Co.co.co. (che si presume svolgano attività di tipo amministrativo) da una federazione sportiva nazionale sono riconducibili ai redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) e quindi beneficiano del relativo regime fiscale agevolato di cui all'art. 69 Tuir (non imponibilità dei primi Euro 7.500)

La risposta: i compensi in esame non sono inquadrabili nell'art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir, e quindi non sono soggetti al regime tributario agevolato (ma alla tassazione ordinaria), per le seguenti motivazioni:

1. non sono riconducibili ai "compensi per prestazione rese nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica" (previsti dal primo periodo dell'art. 67), in quanto non finalizzati alla concreta realizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche;

2. non sono riconducibili ai compensi per Co.co.co. aventi natura amministrativa-gestionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (previsti dal secondo periodo dell'art. 67), in quanto la federazione committente non rientra nelle categorie giuridiche delle società e associazioni sportive dilettantistiche