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Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 38/E/2010 - Confermate le agevolazioni fiscali per non sportivi ed Enti Sportivi

Guida al Lavoro
28.5.2010 - n. 22 - p.55
L'Agenzia conferma le agevolazioni fiscali per "non" sportivi ed Enti sportivi

di Ferraris Matteo


L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 38/E/2010, risponde ai quesiti relativi al regime fiscale agevolato (1) riservato agli sportivi dall'articolo 67, lettera m), Tuir, esteso con norma di interpretazione autentica alle prestazioni rese per attività ausiliarie, prodromiche o complementari dell'evento sportivo quali la didattica, la preparazione e l'assistenza.

L'estensione non desta meraviglia in ragione del fatto che il testo dell'articolo 67 Tuir propone già l'inclusione tra i destinatari dell'agevolazione di figure complementari -i collaboratori amministrativi- all'evento tanto sportivo quanto artistico (la norma agevola anche i direttori di cori e bande musicali).

Art. 35, comma 5, Dl n. 207/2008

5. Nelle parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

La risoluzione chiarisce, dunque, l'ambito di applicazione delle agevolazioni esteso a tali specifiche attività meritevoli di partecipare alla realizzazione di una manifestazione pur non prendendone direttamente parte, come avviene invece nel caso di atleti, giudici, allenatori, dirigenti. Tale orientamento risulta, peraltro, conforme a quanto chiarito dall'Enpals con la circolare n. 18/2009 (2), benché risulti quantomeno irrituale la citazione di una interpretazione di una norma tributaria formulata da un ente diverso dall'Agenzia.

Si evidenzia come l'elemento oggettivo rappresentato dalla tipologia di prestazione sia solo uno degli elementi costitutivi dell'agevolazione.

L'ulteriore elemento è rappresentato dalla qualificazione del soggetto erogante che deve coincidere con uno dei soggetti previsti dalla legge (Coni, Federazioni sportive nazionali, Unire o altri enti di promozione sportiva dilettantistica da essi riconosciuti).

Distinzione possibile tra attività commerciale e istituzionale

L'esclusione dalla presunzione di commercialità riservata dall'articolo 148, comma 3, Tuir, a taluni enti non commerciali è valida anche per le società sportive dilettantistiche (comprese quelle costituite in società di capitali senza scopo di lucro). La norma assorbe nel contesto istituzionale dell'Ente- e con ciò esclude dall'imposizione -le operazioni economiche svolte da determinate associazioni senza scopo di lucro, dietro il pagamento di corrispettivi, a favore di frequentatori non soci.

Le condizioni imposte dall'Agenzia dispongono, però, che:

1. i fruitori siano tesserati ad associazioni nazionali con gli stessi scopi istituzionali di quella che effettua la prestazione (in pratica si tratta del Coni, delle Federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva) e

2. le attività siano direttamente collegate alla realizzazione degli scopi istituzionali dell'organizzazione.

Un limite alla medesima agevolazione è, invece, opposto all'accesso al bagno turco e all'idromassaggio di frequentatori non soci. L'Agenzia non accoglie l'istanza chiarendo che trattasi di prestazioni che prescindono dalla pratica sportiva potendo essere rese anche separatamente e indipendentemente dalla pratica sportiva.

Lo stipendio "eccezionale" dell'allenatore "eccezionale"

I compensi di atleti e allenatori non devono necessariamente rimanere nei limiti stabiliti, per il settore sportivo dilettantistico, dall'articolo 10 del Dlgs n. 460/1997 ma, a certe condizioni, possono anche eccedere tali limiti.

Le associazioni che si muovono in tale ambito possono corrispondere remunerazioni maggiorate, se dimostrano, concretamente, che gli importi:

1. sono necessitati da prestazioni indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'ente e

2. non mascherano distribuzione indiretta di utili, operazione non compatibile, per espressa previsione di legge, con le agevolazioni fiscali a esse riservate.

Per disapplicare i parametri antielusivi individuati dalla norma citata, occorre presentare un'istanza alla direzione regionale competente (ex articolo 37bis, comma 8, del Dpr n. 600/1973) conformemente con quanto già chiarito con la circolare n. 59/E/2007 e con la risoluzione n. 294/E/2002.

_____

(1) Rammentiamo che l'articolo 69, comma 2, Tuir prevede che le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi erogati per le attività e ai soggetti indicati nell'articolo 67, lettera m), Tuir non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Secondo l'articolo 25, comma 1, della legge n. 133/1999, sulla parte imponibile (importo eccedente i 7.500 euro) si applica una ritenuta (a titolo di imposta sino a euro 20.658,28) del 23% (aliquota relativa al primo scaglione di reddito) maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(2) L'Enpals ha infatti sostenuto che "...per la connotazione della nozione di "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche", di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del Tuir, non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell'ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali".