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Personale a contatto con minori - Obbligo della richiesta del certificato penale del casellario giudiziale prima dell’assunzione (Fonte: webmin@tuttocamere.it - Newsletter n. 30 del 22 Settembre 2014)

 

FONTE: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Newsletter n. 30 del 22 Settembre 2014

9. PERSONALE A CONTATTO CON MINORI - Obbligo della richiesta del certificato penale del casellario giudiziale prima dell’assunzione

 

Nel caso di assunzione di personale per lo svolgimento di attività professionali che abbiano come destinatari diretti i minori, ovvero nell’ambito di attività che implichino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori, deve essere richiesto il certificato penale del casellario giudiziale, “al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale” (art. 25-bis, D.P.R. n. 313/2002).

E’ questo quanto ribadito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Interpello n. 25 del 15 settembre 2014, emanato in risposta ad una richiesta di parere avanzata da Federalberghi (Federazione imprese italiane alberghi e turismo) in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, D.Lgs. n. 39/2014, di attuazione della Direttiva europea 2011/93/EU concernente la lotta contro l’abuso e lo sfruttamento.

Non rientrano, invece, nel campo di applicazione della norma “quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata”, anche se sia comunque possibile riscontrare la presenza di minori.

E’ il caso dell’addetto al c.d. miniclub o al babysitting svolto nell’ambito dell’attività alberghiere. In tale attività, essendoci un contatto diretto esclusivamente con soggetti minori, occorre pertanto richiedere il certificato penale del casellario giudiziale.

Non riguardando invece le attività del settore afferenti al ricevimento, portineria, cucina, pulizia piani in quanto in tal caso la platea dei destinatari non è costituita soltanto da minori, né tantomeno risulta preventivamente determinabile.

La stessa norma sancisce l’obbligo di richiesta del certificato in capo al datore di lavoro, fissandolo nel momento in cui quest’ultimo intenda impiegare il lavoratore e dunque esclusivamente prima di effettuare l’assunzione, ovvero nella misura in cui, venuto a scadenza il contratto, il datore di lavoro stipuli un nuovo contratto con lo stesso prestatore.

Ricordiamo che il comma 2, dell’art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014 stabilisce che il datore di lavoro che non adempie a tale obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

 

Per scaricare il testo dell’Interpello clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/25_2014%20%281%29.pdf