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Spese di sponsorizzazione: deducibilità limitata - Ord. Cass. n. 14252/2014 (Fonte: www.fiscoetasse.com - 21/07/2014)

 

Link: http://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/11939-spese-di-sponsorizzazione-deducibilit-limitata-ord-cass-n-14252-2014.html

 

Spese di sponsorizzazione: deducibilità limitata - Ord. Cass. n. 14252/2014

Miglino Dott.ssa Carmen

Per la Cassazione le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti dell’art.108 Tuir in quanto accrescono il prestigio dell’impresa, sempre che non se ne provi un ritorno commerciale diretto

Immagine FiscoeTasse
La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 14252 del 23 Giugno 2014,  allineandosi all’indirizzo prevalente, statuisce che le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti dell’art.108 Tuir e del DM 19 novembre 2008, in quanto idonee ad accrescere il prestigio dell’impresa, laddove il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale.
La giurisprudenza ha  inatti individuato nella aspettativa di ritorno commerciale il criterio determinante al fine di distinguere le spese di rappresentanza da quelle di pubblicità: le prime sono caratterizzate da un’aspettativa di un ritorno commerciale indiretto, inteso come potenziamento delle possibilità di sviluppo dell’impresa attraverso la crescita del prestigio e dell’immagine; quelle di pubblicità, invece, sono orientate ad un ritorno commerciale diretto attraverso l’incremento, più o meno immediato, delle vendite.
 
IL COMMENTO
1. TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI PUBBLICITA’ E DI RAPPRESENTANZA: PRASSI E GIURISPRUDENZA.
Il novellato articolo 108 del TUIR prevede che « Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa. ».
In particolare, il DM attuativo dell’art. 108 TUIR individua:
  1.   specifici criteri di qualificazione delle spese di rappresentanza, rilevanti ai fini della verifica della loro inerenza all’attività dell’impresa;
  2.   un limite quantitativo di deducibilità di tali spese (ritenute congrue), ancorato ad una percentuale dei ricavi dell’impresa e non più fissato forfetariamente in funzione dell’ammontare delle spese sostenute;
  3.   una categoria di spese (per viaggi, vitto e alloggio dei clienti) deducibili a determinate condizioni anche se sostenute nell’ambito di eventi (mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili) che normalmente possono dare origine a spese di rappresentanza. Ai fini dell’IVA, invece, l’imposta è indetraibile ai sensi dell’art. 19 bis 1, comma 1, lett. h), del D.P.R. n .633 del 1972
Le spese di pubblicità e di propaganda, invece, sono integralmente deducibili, a scelta del contribuente:
  1. nell'esercizio in cui sono state sostenute o
  2. in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.
La Circolare n. 34/E dell’Agenzia delle Entrate, in riferimento alle spese di pubblicità, ha chiarito che le stesse sono ” il frutto di un contratto a prestazioni corrispettive, la cui causa va ricercata nell’obbligo della controparte di pubblicizzare/propagandare, a fronte della percezione di un corrispettivo, il marchio e/o il prodotto dell’impresa al fine di stimolarne la domanda”. In sostanza le spese di pubblicità si generano all’interno di un rapporto contrattuale sinallagmatico tra le parti coinvolte, non recano alcuna utilità a terzi ed hanno la funzione di rendere conoscibile il marchio o il prodotto presso il mercato di destinazione, onde realizzare un incremento delle vendite.
Di contro le spese di rappresentanza si caratterizzano per la gratuità, ossia l’assenza di un corrispettivo che resti a carico del beneficiario e sono tese a migliorare l’immagine ed il prestigio aziendale senza dar luogo ad una aspettativa immediata di incremento delle vendite.
A tal proposito si segnala la Risoluzione n. 137/E del 2000 secondo cui “Sono individuabili come di rappresentanza quelle spese caratterizzate dalla "gratuità", ovvero dalla mancanza di corrispettivo da parte dei destinatari di una determinata prestazione»
La stessa giurisprudenza di legittimità ha qualificato come spese di rappresentanza «quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo” ed ha, invece, ritenuto spese pubblicitarie o di propaganda “quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta”.
(...)
2. INQUADRAMENTO DELLE SPESE DI SPONSORIZZAZIONE COME “PUBBLICITA’” O “RAPPRESENTANZA”
3. DETRAZIONE PER PRESTAZIONI DI SPONSORIZZAZIONE
4. LA SENTENZA ANNOTATA

per approfondire scarica il commento completo con il testo integrale della sentenza: