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    Campionato reginale Staffette ragazzi/cadetti.

Newsletter Studio Legale Associato Martinelli-Rogolino del 12/04/2013

Per Vostra opportuna conoscenza.

Cordiali saluti

Raffaella Felici

Area Organizzazione Sportiva

 

Da: Segreteria Studio Martinelli-Rogolino [mailto:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.] 
Inviato: venerdì 12 aprile 2013 12:12
A: 'Segreteria Studio Martinelli-Rogolino'
Oggetto: Newsletter Studio Legale Associato Martinelli-Rogolino del 12/04/2013

 

 


                    

SOA Ravenna



 

Novità giurisprudenziali

 

Corte di Cassazione, Sez. V, sent. n. 4147 del 20/02/2013

La Suprema Corte ha statuito che, ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali
riservate alle associazioni sportive dilettantistiche, non è sufficiente la
sussistenza dei meri requisisti formali, ma è necessario che l’attività si svolga in
concreto nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse del
regime di favore. Trattandosi di deroga alla disciplina generale, “l’onere di
provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l’agevolazione … è
a carico del soggetto … che la invoca”.

Nella fattispecie, i Giudici hanno ritenuto che il carattere commerciale emergesse
da elementi indiziari quali: la pubblicità effettuata mediante biglietti e stampati;
i vari corsi di danza, ginnastica e arti marziali; i corrispettivi versati dagli
associati in misura variabile al tipo di prestazione richiesta in contrasto con le
previsioni statutarie relative alla quota di iscrizione; l’ampiezza dei locali
adibiti a palestra con relative attrezzature; la composizione del fondo associativo
e la distribuzione delle cariche sociali, riferibili soltanto a due famiglie;
l’automatica rinomina degli organi direttivi nell’ambito ristretto dei soci
fondatori; l’automatica esclusione dei soci in caso di mancato versamento della
quota associativa.

 

Tribunale di Ancona, Sez. Lav., sent. n. 216 del 10/04/2013

Il Giudice del lavoro ha annullato l’ordinanza ingiunzione emessa dalla locale
Direzione Provinciale (oggi Territoriale) del Lavoro nei confronti del legale
rappresentante di un’ASD e condannato la DPL alla rifusione delle spese di lite. La
DPL aveva emesso l’atto ingiuntivo sul presupposto del disconoscimento della natura
sportivo-dilettantistica (ex artt. 67-69 TUIR) dei rapporti tra l’Associazione e gli
istruttori che erano stati riqualificati come rapporti di lavoro subordinato. Al di
là di un interessante passaggio sull’esclusività in capo al CONI del potere di
riconoscere (e disconoscere) la natura di ASD, l’ordinanza è stata annullata in
quanto la DPL non avrebbe “adeguatamente assolto all’onere probatorio su di lei
gravante” circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. A parere di
questo Giudice, pertanto, è l’Ente convenuto che ad essere attore in senso
sostanziale e a dover provare la domanda (nello stesso senso Trib. Milano, Sez. Lav.
sent n. 4561/2011; contra Trib. Milano, Sez. Lav. sent n. 4111/2011).

 

Corte di Giustizia Europa, Quinta Sezione, sent. 21/2/2013 (causa C- 18/12)

La Corte Europea ha disposto che la direttiva comunitaria in materia di IVA
(2006/112/CE) - laddove prevede (art. 132, paragrafo 1, lettera m) che gli Stati
Membri possano esentare dall’imposta “talune prestazioni di servizi strettamente
connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi
senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica” -
debba essere interpretata nel senso di ritenere che attività sportive non
organizzate, non sistematiche e non finalizzate alla partecipazione a competizioni
sportive possono comunque essere considerate pratica sportiva ai sensi di tale
disposizione. Nella fattispecie, si è ritenuto che l’accesso ad un parco acquatico
(in Repubblica Ceca) che metta a disposizione dei visitatori non solo installazioni
per l’esercizio di attività sportive, ma anche altri tipi di attività distensive o
ricreative possa costituire una prestazione di servizi strettamente connessa con la
pratica sportiva. 

Nell’evidenziare che il riferimento è alla sola direttiva IVA, si rileva che un
simile rilevante indirizzo non pare, però, confarsi alla normativa italiana che
riserva le agevolazioni (anche al di là dell’IVA) ai soli soggetti per cui il CONI
certifichi lo svolgimento, senza scopo di lucro, di attività sportive
dilettantistiche (pur in assenza di una definizione in positivo di tale attività).

 

Spesometro 2013

 

Ad oggi è fissato al 30/04/2013 il termine per l’invio della comunicazione
telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”), poste in
essere nel corso del periodo d’imposta 2012 anche da parte di ASD/SSD che avessero
optato per il regime di cui alla L. 398/1991. Per le operazioni effettuate dal 1°
gennaio 2012 tra operatori economici, l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle
Entrate riguarderà tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA, e non più soltanto
quelle superiori ai € 3.000. Per far fronte a tale novità si rendono necessari,
però, dei nuovi modelli di comunicazione che l’Agenzia delle Entrate non ha ancora
reso disponibili. Questo fa presumere che si possa giungere ad una proroga del
termine del 30 aprile p.v. di cui, nell’eventualità, daremo tempestiva informazione.

 

Studio Legale Associato Martinelli Rogolino


 


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