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    Campionato reginale Staffette ragazzi/cadetti.

Pratica sportiva e certificati medici. Una legge Regionale della Toscana contiene delle definizioni molto chiare

LEGGE REGIONALE TOSCANA NR.35  DEL 9/7/2003

 

 

L.R. 9 luglio 2003, n. 35

Tutela sanitaria dello sport.

Capo I - NORME GENERALI

Art. 01 - (Finalità e oggetto della legge)

 

1. La presente legge disciplina la tutela sanitaria delle  attività sportive agonistiche, non agonistiche e di

quelle motorie e ricreative e promuove l'educazione e la tutela di coloro che praticano attività motorie

e sportive in quanto modalità di prevenzione, mantenimento e recupero della salute.

 

2. Per attività sportiva agonistica si intende quella attività praticata continuativamente, sistematicamente

ed esclusivamente in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione

sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale. Tale attività

deve avere lo scopo di conseguire prestazioni sportive di elevato livello. Laqualificazione sportiva

agonistica, anche in base ai limiti di età, è stabilita daogni singola federazione sportiva e dagli enti di

promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

 

3. Per attività sportiva non agonistica si intende quella attività praticata in forma organizzata dalle

federazioni sportive, dagli enti di promozionesportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero

dell'istruzione relativamente alle fasi comunali, provinciali e regionali dei giochi della gioventù. Tale

attività si differenzia da quella agonistica per l'impegno minore, l'aspetto competitivo non mirato al

conseguimento di prestazioni sportive di elevato livello, assenza di un vincolo di età per intraprendere

l'attività sportiva.

 

4. Per attività motoria e ricreativa si intende quella svolta singolarmente o in gruppo per esclusivi fini

igienici e ricreativi. Tale attività può essere anche organizzata da istituzioni varie, da enti o associazioni,

anche affiliati al CONI, senza comunque mutarne la natura da motoriae ricreativa in sportiva. Per lo

svolgimento di tale attività sportiva non è richiesta certificazione medica di alcun tipo.

 

 

5. Gli enti e associazioni che organizzano attivitàrientranti nella disciplina della presente legge sono

tenuti a esplicitare ai partecipanti a quale delle tipologiedi cui al comma 2, 3 e 4, l'attività afferisca.

 

Incollato da <http://www.med.unifi.it/segreteria/laurea/sci_tec_prev_ad/tutela_sanitaria_sport.pdf>

 

 

 

Informazioni e Regolamento

37° MARCIA DELLE VILLE 28.04.2013

 

 

12.000 Nel 2012 previsti 13.000 nel 2013

 

Incollato da <http://www.marciadelleville.it/pagine.php?pagina=3>

 

 

 

 

 

 

 

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