LEGGE REGIONALE TOSCANA NR.35 DEL 9/7/2003
L.R. 9 luglio 2003, n. 35
Tutela sanitaria dello sport.
Capo I - NORME GENERALI
Art. 01 - (Finalità e oggetto della legge)
1. La presente legge disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche, non agonistiche e di
quelle motorie e ricreative e promuove l'educazione e la tutela di coloro che praticano attività motorie
e sportive in quanto modalità di prevenzione, mantenimento e recupero della salute.
2. Per attività sportiva agonistica si intende quella attività praticata continuativamente, sistematicamente
ed esclusivamente in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale. Tale attività
deve avere lo scopo di conseguire prestazioni sportive di elevato livello. Laqualificazione sportiva
agonistica, anche in base ai limiti di età, è stabilita daogni singola federazione sportiva e dagli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
3. Per attività sportiva non agonistica si intende quella attività praticata in forma organizzata dalle
federazioni sportive, dagli enti di promozionesportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero
dell'istruzione relativamente alle fasi comunali, provinciali e regionali dei giochi della gioventù. Tale
attività si differenzia da quella agonistica per l'impegno minore, l'aspetto competitivo non mirato al
conseguimento di prestazioni sportive di elevato livello, assenza di un vincolo di età per intraprendere
l'attività sportiva.
4. Per attività motoria e ricreativa si intende quella svolta singolarmente o in gruppo per esclusivi fini
igienici e ricreativi. Tale attività può essere anche organizzata da istituzioni varie, da enti o associazioni,
anche affiliati al CONI, senza comunque mutarne la natura da motoriae ricreativa in sportiva. Per lo
svolgimento di tale attività sportiva non è richiesta certificazione medica di alcun tipo.
5. Gli enti e associazioni che organizzano attivitàrientranti nella disciplina della presente legge sono
tenuti a esplicitare ai partecipanti a quale delle tipologiedi cui al comma 2, 3 e 4, l'attività afferisca.
Incollato da <http://www.med.unifi.it/segreteria/laurea/sci_tec_prev_ad/tutela_sanitaria_sport.pdf>
Informazioni e Regolamento
37° MARCIA DELLE VILLE 28.04.2013
12.000 Nel 2012 previsti 13.000 nel 2013
Incollato da <http://www.marciadelleville.it/pagine.php?pagina=3>