DUE FILONI INTERPRETATIVI DELLE NORMATIVE FISCALI E PREVIDENZIALI DELLE COLLABORAZIONI (SPORTIVE E AMMINISTRATIVO-GESTIONALI) NELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE A CONFRONTO: A QUANDO UNA NUOVA DISCIPLINA ORGANICA DELLA MATERIA? - Parte seconda - A cura di Donato Foresta *, Collaboratore della Redazione di Fiscosport | ||
Prosegue in questa seconda parte l'analisi dei lavori svolti dalla Commissione di Studi per gli Enti Non Profit dell'Ordine dei dottori commercialisti di Milano, con la partecipazione di funzionari dell'Enpals, nel corso dei quali sono stati analizzati i due differenti filoni interpretativi attualmente rinvenibili nella prassi, in dottrina e in giurisprudenza riguardo alla normativa fiscale e giuslavoristica applicabile alle collaborazioni di carattere sportivo o amministrativo-gestionali. Si tratta - lo ricordiamo - di un primo filone di maggior "favor" per le Associazioni Sportive che si basa su una lettura dell'art.67, comma 1, lett. m) del T.U.I.R. che tende alla massima enfasi dell'intento di agevolazione fiscale della normativa riguardante le collaborazioni sportive e di un secondo filone che si basa invece su una più rigorosa lettura dell'art. 67 inquadrato con massima enfasi nell'ambito della categoria di "redditi diversi" intesi come redditi non classificabili in altre categorie reddituali ed in quanto tali limitati/limitabili ad un numero estremamente ristretto di fattispecie concrete. Nella Prima parte l'analisi è partita dalla lettura estensiva dell'art. 67 succitato in forza della quale tutte le collaborazioni sportive sarebbero fiscalmente classificabili nella categoria reddituale dei "redditi diversi", escludendo soltanto quelle collaborazioni ricondotte per volere delle parti alla tipologia del rapporto di lavoro subordinato e quelle collaborazioni nelle quali il collaboratore sportivo è titolare di autonoma partita IVA e, come tali, inquadrabili nella tipologia reddituale del reddito di lavoro autonomo, e se ne sono analizzati i primi due dei quattro presupposti; in questa sede si concludono le riflessioni relative al c.d. primo filone interpretativo con la disamina degli ultimi due presupposti: il confronto con la disciplina dell'art.67, comma 1, lett. m) riguardante le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale e il concetto di esercizio "diretto" di attività sportive dilettantistiche. |
Le risposte ai quesiti
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