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Per il modello EAS «tardivo», versamento della sola sanzione entro il 31 dicembre (Risoluzione Agenzia delle Entrate n.110 del 12/12/2012)

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Per il modello EAS «tardivo», versamento della sola sanzione entro il 31 dicembre

Con la risoluzione 110, l’Agenzia precisa che per sanare non è necessario ripresentare il modello di comunicazione dei dati rilevanti

 
/ Pamela ALBERTI
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/ Giovedì 13 dicembre 2012

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 110 di ieri, ribadendo quanto affermato dalla circolare n. 38/2012, ha affermato che, per effetto della remissione in bonis (art. 2, comma 1 del DL 16/2012), è sanabile entro il 31 dicembre 2012 l’omessa presentazione del modello EAS, necessario al fine di fruire del regime fiscale agevolato di cui all’art. 148 del TUIR e dell’art. 4 del DPR 633/72 per gli enti associativi, da presentare entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente. Con riferimento agli enti che hanno presentato tardivamente il modello, viene poi chiarito che non è necessaria una nuova presentazione del modello EAS, ma è sufficiente il versamento della solo sanzione pari a 258 euro.

Come sopra accennato, la circolare n. 38 ha chiarito che l’istituto della remissione in bonis trova applicazione anche con riferimento alle irregolarità per le quali al 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del DL 16/2012) fosse scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ma non fosse ancora scaduto quello di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta nel quale l’adempimento è stato omesso (per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, tale termine era quello del 30 settembre 2012).
Tuttavia, la stessa circolare ha precisato che, in considerazione dell’incertezza interpretativa in merito all’individuazione del termine entro il quale sanare l’adempimento omesso nonché in attuazione dei principi di tutela dell’affidamento e della buona fede, in sede di prima applicazione della norma, il termine entro cui regolarizzare gli adempimenti omessi è quello del 31 dicembre 2012 (si veda “Modello EAS tardivo entro il 31 dicembre” del 22 ottobre).

Nella risoluzione 110, le Entrate approfondiscono l’applicazione della remissione in bonis sia con riferimento agli enti che non hanno presentato il modello EAS, sia a quelli che hanno inviato il modello oltre i termini.
Conformemente all’indirizzo interpretativo fornito con la citata circ. 38, viene confermato che gli enti che non abbiano ancora provveduto all’invio del modello EAS possano adempiere all’onere della trasmissione di detto modello entro il 31 dicembre 2012, versando contestualmente la sanzione pari a 258 euro, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal citato art. 2, comma 1, del DL 16/2012.

La circolare fornisce, poi, alcuni esempi di applicazione della remissione in bonis con riferimento agli enti che non hanno presentato il modello EAS (si veda la tabella 1 in calce all’articolo).
Ad esempio, un ente costituitosi il 15 febbraio 2006, per il quale il termine di presentazione “originario” del modello EAS scadeva il 31 marzo 2011, può presentare il modello entro il 31 dicembre 2012 versando contestualmente la relativa sanzione di 258 euro.

Un ente costituitosi il 1° agosto 2012, con scadenza “originaria” di presentazione del modello EAS al 30 settembre 2012, può presentare il modello entro il 30 settembre 2013, pagando contestualmente la relativa sanzione. In relazione a tale ipotesi, viene precisato che tale soluzione assume rilevanza anche a regime, nelle ipotesi in cui il sessantesimo giorno dalla data di costituzione dell’ente coincida con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero cada in data successiva. In tali casi, infatti, la presentazione del modello EAS mediante remissione in bonis potrà avvenire entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

Non serve una nuova presentazione del modello

Relativamente agli enti che hanno inviato il modello EAS oltre i termini, la risoluzione 110 fa presente che i soggetti che intendono sanare la propria posizione fruendo dell’istituto della remissione in bonis non sono tenuti a presentare nuovamente detto modello di comunicazione – fatti salvi i casi di variazione dei dati precedentemente comunicati – ma, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal citato art. 2, comma 1, del DL 16/2012, devono versare unicamente la sanzione pari a 258 euro entro i termini individuati, secondo i criteri precedentemente illustrati.
Al fine di chiarire quanto sopra esposto, l’Agenzia delle Entrate fornisce esempi specifici (riportati nella tabella 2), in cui sono illustrate, in relazione ad enti costituiti in epoche diverse che hanno provveduto a presentare tardivamente il Modello EAS, i relativi termini per fruire della remissione in bonis.

Da ultimo, si ricorda che la sanzione, pari a 258 euro, va versata mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 8114, indicando nel campo “Anno di riferimento” l’anno per cui si effettua il versamento.

 

Tabella 1
Caso
Data costituzione
Scadenza presentazione modello EAS
Remissione in bonis
Presentazione modello EAS Pagamento sanzione
1 15/02/2006 31/03/2011 31/12/2012 31/12/2012
2 04/03/2011 03/05/2011 31/12/2012 31/12/2012
3 08/06/2012 07/08/2012 31/12/2012 31/12/2012
4 01/08/2012 30/09/2012 30/09/2013 30/09/2013

 

 

Tabella 2
Caso
Data costituzione
Scadenza presentazione modello EAS
Data presentazione modello EAS
Remissione in bonis
Presentazione modello EAS Pagamento sanzione
1 15/02/2006 31/03/2011 10/05/2011 31/12/2012
2 04/03/2011 03/05/2011 10/05/2011 31/12/2012
3 08/06/2012 07/08/2012 28/08/2012 31/12/2012
4 01/08/2012 30/09/2012 10/10/2012 30/09/2013

 

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