ITALIA OGGI 3/11/2012
Crp Lucca: il fisco dimostri l'inerenza
In relazione alla sussistenza dell'inerenza per spese pubblicitarie, l'onere probatorio grava sull'Amministrazione. Pertanto laddove siano costi effettivamente sostenuti dal contribuente e non contestati specificatamente, la deducibilità/detraibilità delle stesse non può essere negata, in quanto "la valutazione economica di detta scelta aziendale spetta esclusivamente all'autonomo giudizio dell'imprenditore"