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Il rapporto tra associazioni sportive e contante (http://www.quellochece.com)

Il rapporto tra associazioni sportive e contante
Domenica 08 Gennaio 2012 17:47 | Scritto da Administrator

 

L’argomento trattato dal mio collega mi offre lo spunto per tornare a parlare di associazioni e più precisamente del rapporto tra contante e Associazioni. Di recente abbiamo sentito molto parlare dell’abbassamento del limite di utilizzo del contante ad € 1.000,00: questo nuovo limite, entrato in vigore a partire dal 17 dicembre 2011, è valido per tutti i soggetti siano essi privati o titolari di partita iva. Per quanto riguarda invece le società e associazioni sportive dilettantistiche questo limite non modifica la norma già esistente prevista dall’art.25 c. 5 della legge 133/99 che fissava il limite per le operazioni in contanti ad € 516,46. Il suddetto articolo recita infatti “I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuai sono eseguiti, se di importo superiore ad euro 516,46, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del ministro delle finanze da emanare ai senti dell’art. 17 c. 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400. L’inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991 N. 398 e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, recante riforma delle sanzioni tributari non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.” Ciò significa che ogni entrata ed uscita di un’associazione sportiva dilettantistica deve transitare necessariamente da uno o più conti correnti bancari o postali, se di ammontare pari o superiore a 516,46 euro. La disposizione riguarda, quindi ogni tipologia di entrata ed uscita, sia essa riferita all’attività commerciale quanto a quella istituzionale: tanto per fare qualche esempio rientrano in questo obbligo le entrate per quote e contributi associativi, le erogazioni liberali, i proventi commerciali e tra le uscite il pagamento di compensi, pagamenti relativi all’attività istituzionale, i pagamenti relativi ad eventuali attività commerciali. Secondo l’amministrazione finanziaria, il transito per i conti correnti bancari o postali si intende effettuato correttamente quando sono espressamente indicati il soggetto erogante e quello percipiente. Pertanto, le forme di pagamento che assolvono a tale obbligo sono, con elencazione non esaustiva, le seguenti: bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario, assegno bancario non trasferibile, bancomat, carta di credito. Mi preme tornare un attimo sulla sanzione prevista per il mancato rispetto di tale obbligo; la sanzione prevista infatti è la perdita di tutte le agevolazioni concesse dalla legge 398/91. A modesto parere dello scrivente, questa sanzione è a dir poco sproporzionata rispetto al “reato” commesso. Infatti pensare che il pagamento o l’incasso in contanti di una singola operazione per importi superiori alla soglia prevista, possa comportare la perdita di tutte le agevolazioni previste per la associazioni sportive è assai preoccupante; tale obbligo è stato previsto dall’amministrazione finanziaria al fine di potersi garantire la possibilità di ricostruire le operazioni effettuate dall’associazione e poterne verificare la veridicità. Pertanto è ipotizzabile e auspicabile che nel caso che l’omissione sia legata a qualche singola posta, laddove tutti gli altri adempimenti, tenuta dei documenti contabili, rendiconti finanziari, libri sociali, siano regolarmente tenuti in maniera corretta e permettano comunque la ricostruzione della vita dell’associazione si possa soprassedere su tale errore.

 Francesco Salani

 

Responsabile Associazioni Unimpresa Pistoia

 

Fonte:http://www.quellochece.com