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No profit: ultimo giorno per l’iscrizione negli elenchi del cinque per mille
L’eventuale omissione della domanda di iscrizione potrà essere sanata entro il 30 settembre, con il pagamento di una sanzione
Scade oggi, lunedì 7 maggio, il termine ultimo per la presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi dei potenziali beneficiari del cinque per mille dell’IRPEF per l’esercizio finanziario 2012 da parte degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche.
Tali enti possono presentare la domanda di iscrizione esclusivamente in via telematica, utilizzando il software disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate:
- direttamente, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline;
- tramite gli intermediari abilitati.
All’atto dell’iscrizione, il sistema rilascia una ricevuta attestante l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda. Le domande pervenute con modalità diverse da quella telematica non saranno accolte.
Sono tenuti a presentare la domanda per il 2012 anche gli enti che si erano già iscritti negli elenchi per gli anni precedenti.
L’Agenzia delle Entrate provvederà, entro il 14 maggio 2012, a pubblicare sul proprio sito internet gli elenchi provvisori degli enti no profit, delle associazioni sportive dilettantistiche, degli enti della ricerca scientifica e dell’università e degli enti della ricerca sanitaria.
I legali rappresentanti degli enti no profit e delle associazioni sportive dilettantistiche potranno correggere eventuali errori di iscrizione, presentando un’apposita richiesta alla Direzione Regionale delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente, entro il 20 maggio 2012. Quindi, apportate le opportune correzioni, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà, entro il 25 maggio, gli elenchi aggiornati degli enti no profit e delle associazioni sportive dilettantistiche.
Si segnala, tuttavia, che, a differenza dell’anno scorso, il termine per la presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi predetti non è più stabilito a pena di decadenza.
Infatti, a partire dall’esercizio finanziario 2012, l’art. 2 comma 2 del DL 16/2012 ha previsto l’estensione del riparto del cinque per mille anche agli enti che, pur in possesso dei requisiti sostanziali, non abbiano effettuato entro la scadenza, in tutto o in parte, gli adempimenti necessari per l’accesso al beneficio, vale a dire:
- abbiano omesso di presentare la domanda di iscrizione o la dichiarazione sostitutiva (che dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2012);
- abbiano omesso di allegare la copia del documento d’identità alla dichiarazione sostitutiva presentata nei termini.
Tali enti possono sanare le omissioni commesse, effettuando i seguenti adempimenti entro il 30 settembre 2012:
- presentazione della domanda d’iscrizione, oppure integrazione della documentazione necessaria;
- versamento della sanzione minima prevista dall’art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97, pari a 258 euro (il codice tributo da utilizzare nel modello F24 sarà istituito con una prossima risoluzione dell’Agenzia delle Entrate).
Pertanto, gli enti che omettono di presentare la domanda di iscrizione entro oggi potranno comunque provvedervi entro il 30 settembre successivo, con il pagamento della sanzione suindicata.