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Modello EAS da inviare entro il 31/03/2012 (Fonte: Eutekne.info)

 

Fonte: Eutekne.info
 
adempimenti

Modelli 730-4 e «EAS» da inviare entro il 31 marzo

Entro tale data vanno inviati i modelli «EAS» dagli enti associativi privati e società sportive dilettantistiche e i 730-4 dai sostituti d’imposta

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/ Venerdì 23 marzo 2012
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Al fine di beneficiare della non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, entro il 31 marzo 2012 gli enti associativi privati e le società sportive dilettantistiche devono inviare il modello di comunicazione dei dati e delle notizie fiscalmente rilevanti (cosiddetto modello “EAS”).
In particolare, il modello deve essere presentato, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, se nel 2011 si sono verificate variazioni “rilevanti” rispetto al modello “EAS” preceden-temente presentato.

Il modello “EAS”, si ricorda, è stato istituito con il provv. Agenzia delle Entrate 2 settembre 2009, in attuazione dell’art. 30 del DL n. 185/2008 (conv. L. n. 2/2009), al fine di “monitorare” gli enti non commerciali associativi e le società sportive dilettantistiche che beneficiano della non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi ai fini IRES (ai sensi dell’art. 148 del TUIR) e IVA (ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 633/72).
Tali soggetti devono infatti possedere i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie fiscalmente rilevanti (salvo alcune esclusioni, quali le ONLUS e le associazioni sportive dilettantistiche che non svolgono attività commerciale), al fine di consentire gli opportuni controlli.

La mancata presentazione del modello “EAS” nei termini stabiliti comporta la perdita delle suddette agevolazioni fiscali.
In caso di variazioni “rilevanti” dei dati già trasmessi il modello “EAS” deve essere nuovamente presentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Invio dei modelli 730-4 da parte di tutti i sostituti d’imposta

Entro lo stesso termine del 31 marzo 2012, inoltre, i sostituti d’imposta devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario incaricato, l’apposita “sede telematica” (propria, di un intermediario o di una società del gruppo) al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi alla liquidazione dei modelli 730/2012.
Da quest’anno, le suddette procedure di invio telematico dei modelli 730-4 riguardano obbligatoriamente tutti i sostituti d’imposta (ad eccezione dell’INPS e del Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Non devono effettuare la comunicazione in esame i sostituti d’imposta che nel 2011 hanno già ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate, salvo che debbano essere comunicate variazioni dei dati già forniti.