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L'antieconomicità mette in crisi le sponsorizzazioni non genuine (Fonte: Il Sole 24 Ore - 9/3/2012)

 

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

L'arma dell'antieconomicità

Luca Gaiani    09 marzo 2012

 

In questo articolo

Argomenti: Normativa

 
L'antieconomicità mette in crisi le sponsorizzazioni non genuine. È questo il principale aspetto problematico che si deve affrontare esaminando la deducibilità delle spese sostenute per sponsorizzare manifestazioni sportive, artistiche o culturali.
In linea generale, le sponsorizzazioni non presentano mai i caratteri delle spese di rappresentanza, quanto meno dopo le modifiche apportate all'articolo 108 del Tuir dalla legge 244/07. Il Dm 19 novembre 2008 ha, infatti, previsto che la rappresentanza è caratterizzata, oltre che da finalità promozionali o di pubbliche relazioni, dalla gratuità dell'erogazione. Gratuità che non si riscontra invece nei contratti in esame nei quali lo sponsor paga un determinato importo solo a fronte di una specifica prestazione ricevuta. I problemi nascono quando, andando oltre le risultanze contrattuali, vengono alla luce elementi che fanno dubitare delle reali finalità commerciali della operazione.
Scattano così i rilievi basati sulla asserita indeducibilità dei costi derivanti da scelte antieconomiche dell'imprenditore, che prendono le mosse, in particolare, dall'esistenza di una rilevante sproporzione tra il corrispettivo pagato e il valore del messaggio promozionale fornito dal prestatore.
Quest'ultimo è in genere un'associazione sportiva locale, un team motoristico non di eccellenza, o comunque un soggetto che opera verso un bacino di utenza limitato. Sproporzione che a volte è indice di sovrafatturazioni (con i conseguenti ritorni di denaro sottobanco allo sponsor), mentre in altre situazioni nasconde (almeno in parte) vere e proprie elargizioni che lo sponsor effettua per motivazioni extraziendali (ad esempio, per legami personali con il titolare della squadra).
Sia nell'uno che nell'altro caso, i verificatori, non riuscendo a dimostrare l'esistenza di corrispettivi gonfiati, contestano la deducibilità totale o parziale per difetto di inerenza (articolo 109 Tuir), invocando il concetto di antieconomicità della spesa. In altre situazioni si assiste a sponsorizzazioni per importi contenuti, ma senza che vi sia alcun possibile ritorno sui ricavi, vuoi per la tipologia di prodotti (vendite in canali non influenzabili da messaggi pubblicitari), vuoi per il tipo di mercato (società che opera solo all'estero che sponsorizza una squadra di un piccolo paese).
Qui l'Agenzia contesta o il difetto di inerenza (elargizione per finalità extraziendali, come nel caso precedente) ovvero riqualifica le spese tra quelle di rappresentanza, ritenendole caratterizzate da una sostanziale gratuità e con finalità di "immagine". Riqualificazione che trova però un ostacolo insormontabile se la controparte è una associazione sportiva dilettantistica e la spesa è inferiore a 200mila euro, in quanto l'articolo 90 della legge 289/02 considera presuntivamente pubblicitarie queste sponsorizzazioni (si veda la risoluzione 57/E/2010 che ritiene potenzialmente pubblicitarie anche prestazioni di importo eccedente la soglia di legge).
Nessun problema può infine porsi per le sponsorizzazioni "genuine", nelle quali la prestazione promozionale acquistata dallo sponsor è coerente sia con la tipologia della azienda sia con il corrispettivo pagato. Né l'antieconomicità, né la rappresentanza possono in questo caso interferire con la integrale deduzione del costo.
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