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Le Entrate contestano lo sponsor. L'amministrazione finanziaria tende a far par passare per spese di rappresentanza le spese di pubblicità e sponsorizzazione (Fonte: Il Sole 24 Ore 9/3/2012)

 

Fonte: Il Sole 24 Ore

Norme e Tributi > Fisco

Le Entrate contestano lo sponsor

Marco Bellinazzo

09 marzo 2012

 

In questo articolo

Argomenti: Fisco | Agenzia Entrate | Corte di Cassazione

 Il Fisco alla caccia di sponsorizzazioni e pubblicità fittizie. L'offensiva in atto da alcuni mesi in varie regioni (come raccontato dal Sole 24 Ore del Lunedì il 27 febbraio scorso) non riguarda, però, soltanto il mondo dello sport e, in particolare, del calcio dilettantistico, ma interessa molte altre forme di marketing utilizzate per far conoscere al pubblico marchio e prodotti.
Sta di fatto che risulta, e risulterà in futuro, sempre più difficile dedurre spese di pubblicità e sponsorizzazione. Sia per il trattamento che ormai viene riservato dall'amministrazione finanziaria in sede di controllo, sia per le recenti prese di posizione della giurisprudenza di legittimità le quali, se non dovessero restare isolate, certamente dovranno far riconsiderare, a imprese e professionisti, l'utilità di queste spese all'interno di un nuovo contesto di indeducibilità.
L'amministrazione finanziaria da tempo, in quasi ogni controllo, è solita contestare l'indeducibilità sia delle spese di rappresentanza – per le quali, recentemente, è stata rilevata l'antieconomicità – sia di quelle di pubblicità, propaganda e sponsorizzazione, per le quali viene in genere attribuita, al più, la natura di rappresentanza. Questa "riqualificazione" ha un chiaro effetto peggiorativo (con conseguente minore convenienza) sotto il profilo fiscale. Le spese di sponsorizzazione e pubblicità, infatti, sono interamente deducibili, mentre quelle di rappresentanza sono deducibili interamente ma entro certi limiti parametrati al fatturato (in misura pari all'1,3% dei ricavi fino a 10 milioni di euro, allo 0,5% per la parte eccedente i 10 milioni e fino a 50 milioni e allo 0,1% dei ricavi per la parte eccedente euro 50 milioni).
Secondo l'ultimo orientamento giurisprudenziale (la recente sentenza della Cassazione n. 3433/2012) costituiscono spese di rappresentanza quelle che contribuiscono ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre devono essere qualificate come spese di pubblicità e propaganda quelle sostenute per la realizzazione di iniziative tendenti prevalentemente, anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi o comunque dell'attività svolta.
In definitiva, evidenzia la Cassazione, devono farsi rientrare nelle spese di rappresentanza quelle sostenute senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale mentre devono inquadrarsi nelle spese di pubblicità quelle realizzate per ottenere un incremento più o meno immediato di quanto propagandato. Il criterio distintivo va quindi individuato nella diversità anche strategica degli obiettivi dei due oneri: accrescimento dell'immagine nella rappresentanza e incremento commerciale nella pubblicità.
Nell'ultima vicenda esaminata dalla Suprema corte è stato affermato, ad esempio, che l'indicazione su una vettura da corsa della denominazione dell'impresa non costituisce spesa di pubblicità ma di rappresentanza, se il contribuente non è in grado di dimostrare quale sia l'incremento commerciale ottenuto. Ciò anche in considerazione della particolare attività svolta dall'impresa esercente la produzione di impiantistica per imballaggi.
È evidente che provare l'incremento commerciale ottenuto, salvo rivolgersi a soggetti specializzati in tali valutazioni (con gli evidenti oneri da sostenere) non è particolarmente agevole anche perché non è comunque definita la tempistica in cui l'incremento commerciale dovrebbe realizzarsi (stesso esercizio, anni successivi, eccetera). Anzi, in periodi di marcata difficoltà economica, come quello attuale, già il fatto di non perdere significative quote di mercato potrebbe rappresentare un successo dell'iniziativa pubblicitaria o di sponsorizzazione.
A ciò, occorre aggiungere l'attività di accertamento svolta in alcune regioni dall'agenzia delle Entrate che ha contestato, a tavolino – incrociando gli elenchi clienti di una serie di associazioni con le dichiarazioni delle società che le sponsorizzavano – l'antieconomicità delle spese, segnatamente quelle di sponsorizzazione, ritenendole di sovente "inutili" ai fini del conseguimento degli obiettivi aziendali. Questo è accaduto soprattutto in relazione ad associazioni e società sportive dilettantistiche per le quali dal 2004 sono concesse sponsorizzazioni fino a 200mila euro (si veda anche l'articolo in basso). In pratica, si presume che le spese di questo tipo siano sponsorizzazioni fino a 200mila euro. Per cui l'amministrazione finanziaria non potendo "riqualificarle", tende a contestarne l'antieconomicità e, dunque, il carattere fittizio.
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