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    Campionato reginale Staffette ragazzi/cadetti.

Limite di € 516,46 per i pagamenti in contanti previsto dalla legge 342 del 2000 (fonte: www.csenemiliaromagna.it - 12/9/2011)

 

CSEN  Emilia Romagna

Comitato Regionale Emilia-Romagna

Comitato Provincia Bologna

Fonte. www.csenemiliaromagna.it

 Sintetiche linee Guida: La Legge 342 del 2000 ed il "limite dei 516,46 euro"

 

Art. 37. (Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche)

Comma 2) I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi"; [1]

Questa norma ha una chiara finalità antielusiva volta a contrastare il fenomeno evasivo, la norma si applica a tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche indipendentemente dalla opzione del regime agevolato di cui alla Legge n.398/91.
Molto brevemente rientrano nella sfera di applicazione della disciplina in esame tutte le somme pagate o incassate di importo superiore a 516,46 euro; per esempio sicuramente rientrano i pagamenti di corrispettivi a favore di associazioni per operazioni commerciali, ma anche, gli incassi a titolo di quote associative o contributi ed i pagamenti effettuati dall’associazione (come i compensi agli sportivi dilettanti, ai lavoratori autonomi ed ai lavoratori subordinati).

I versamenti ed i pagamenti devono essere effettuati ”tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli”; quindi i pagamenti e versamenti di importi superiori a 516,46 euro devono necessariamente essere effettuati tramite o conti correnti bancari o postali intestati alle associazioni o carte di credito/bancomat o assegni bancari.

L’inosservanza degli obblighi prevede, oltre alla decadenza dalle agevolazioni di cui alla L. 398/91 (come esplicitato nella norma), l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita dall’art.11 D.Lgs. n.471/97, da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro.

In sostanza effettuare pagamenti e incassare danaro in contanti per importi superiori al limite predetto pone l’associazione al di fuori della legge; aggiungo che prelevare e/o versare somme in contanti dal conto corrente superiori a questo limite è da evitare e se, occasionalmente, non si potesse farne a meno (potrebbe darsi di prelievi e/o versamenti per operazioni cumulative di importi inferiori) ciò impone quantomeno l’obbligo di dare dettagliata informazione delle motivazioni tramite evidenziazione sui libri contabili; concludendo per le somme complessivamente inferiori all’importo massimo previsto, non sono previste particolari modalità, fermo restando l’obbligo di conservare la relativa documentazione e corretta tracciabilità di tutte le movimentazioni.



[1] Per completezza riportiamo anche la Legge 133 del 1999 ribadita appunto dalla L342 del 2000

Legge 13 maggio 1999, n. 133 "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999 - Supplemento Ordinario n. 96

Art. 25. (Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche).

Comma 5. I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi";

Last modified on Lunedì, 12 Settembre 2011 13:37