Ministero della Sanità Circolare 31 gennaio 1983 n. 7 D.M. 18 febbraio 1982 "Norme per la
tutela sanitaria della attività sportiva agonistica"
Omissis
Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti circa l'interpretazione e l'applicazione del Decreto Ministeriale in oggetto. A tale proposito si prende atto anzitutto dell'urgente necessità, sollecitata dalle Regioni, della emanazione ...
omissis.
Come è noto la tutela sanitaria delle attività sportive e la medicina dello sport rientrano tra le competenze delle Unità Sanitarie Locali ai sensi dell’art. 14 della legge 833/78.Il D.M. in oggetto, nell'ambito dell'obiettivo indicato dall'art. 2 della stesse legge di riforma e ai sensi dell'art. 5, ultimo comma della legge 33/80, ha stabilito i criteri tecnici generali volti a tutelare la persona che svolge attività sportiva agonistica, mentre le modalità operative vengono fissate dalle Regioni di intesa con il CONI.
La maggior parte delle difficoltà interpretative pervenute, hanno avuto per oggetto soprattutto l'identificazione dei limiti e delle caratteristiche dell'attività sportiva agonistica Al riguardo si fa presente che tale attività non è stata definita con il D.M. in oggetto, poiché la Commissione Tecnica consultiva ha ritenuto che essa non potesse essere definita in termini tecnico giuridici appropriati e univoci per tutti gli sport ed ha optato per l'opportunità di attribuire alle Federazioni Sportive Nazionali e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI il compito di identificare i confini entro i quali l'attività sportiva assume la configurazione di agonistica.
Nello stabilire i criteri tecnici generali di cui al D.M. in oggetto, si è fatto tuttavia riferimento ad una precisa interpretazione di quella che è la componente agonistica nell'ambito delle singole attività sportive. Essa deve intendersi come quella forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e soprattutto in forme organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i Giochi della Gioventù a livello Nazionale, per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello. L'attività sportiva agonistica non è quindi sinonimo di competizione. L'aspetto competitivo, infatti, che può essere presente in tutte le attività sportive, da solo non è sufficiente a configurare nella forma agonistica una attività sportiva.
Omissis Gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI sono stati invitati a trasmettere a questo Ministero le indicazioni concernenti la qualificazione agonistica dei propri atleti. Omissis n'altra difficoltà emersa ha riguardato l'esatta identificazione dei medici di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge 33/80, per quanto concerne i medici della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI). Per "medici della FMSI" bisogna intendere coloro che lo Statuto della Federazione stessa definisce "soci ordinari" e cioè medici in possesso della specializzazione in medicina dello sport o dell'attestato ministeriale di cui alla legge n. 1099/71. A chiarimento dell'art. 2, si fa presente inoltre che, nell'ambito del controllo dell'idoneità specifica di cui all'art. 1, è compresa anche la valutazione dell'idoneità relativa all'età e al sesso, tenuto conto di eventuali indicazioni stabilite al riguardo dalle Federazioni Sportive Nazionali e, per quanto riguarda i Giochi della Gioventù a livello nazionale, dal Ministero della Pubblica Istruzione .... Omissis Si ritiene, concludendo, opportuno ricordare che anche per gli sportivi professionisti, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, per quanto attiene alla tutela sanitaria, valgono le stesse norme previste per l'attività sportiva agonistica del D.M. 18 febbraio 1982, oggetto della presente circolare.
Omissis
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Nel caso di un atleta che pratichi più sport, fermo restando quanto disposto dal 4° e 5° comma dell'art. 3, per quanto concerne la tipologia della visita, devono essere rilasciati singoli certificati di idoneità per ogni sport praticato.Omissis E' noto che agli effetti della partecipazione ad attività agonistiche la validità del certificato di idoneità non deve necessariamente coincidere con la durata della tessera annuale di affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
Il Ministro: Altissimo