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    Campionato reginale Staffette ragazzi/cadetti.

Ministero della Sanità ­ Circolare 31 gennaio 1983 n. 7 - Interpretazione ­ D.M. 18 febbraio 1982 "Norme per latutela sanitaria della attività sportiva agonistica"

 

Ministero della Sanità ­ Circolare 31 gennaio 1983 n. 7 ­ D.M. 18 febbraio 1982 "Norme per la 
tutela sanitaria della attività sportiva agonistica"


Omissis

Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti circa l'interpretazione e l'applicazione del Decreto Ministeriale in oggetto. A tale proposito si prende atto anzitutto dell'urgente necessità, sollecitata dalle Regioni, della emanazione ...

omissis.

Come è noto la tutela sanitaria delle attività sportive e la medicina dello sport rientrano tra le competenze delle Unità Sanitarie Locali ai sensi dell’art. 14 della legge 833/78.Il D.M. in oggetto, nell'ambito dell'obiettivo indicato dall'art. 2 della stesse legge di riforma e ai  sensi dell'art. 5, ultimo comma della legge 33/80, ha stabilito i criteri tecnici generali volti a tutelare  la persona che svolge attività sportiva agonistica, mentre le modalità operative vengono fissate dalle  Regioni di intesa con il CONI.

La maggior parte delle difficoltà interpretative pervenute, hanno avuto per oggetto soprattutto  l'identificazione dei limiti e delle caratteristiche dell'attività sportiva agonistica Al riguardo si fa presente che tale attività non è stata definita con il D.M. in oggetto, poiché la  Commissione Tecnica consultiva ha ritenuto che essa non potesse essere definita in termini tecnico­ giuridici appropriati e univoci per tutti gli sport ed ha optato per l'opportunità di attribuire alle  Federazioni Sportive Nazionali e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI il compito  di identificare i confini entro i quali l'attività sportiva assume la configurazione di agonistica.

Nello stabilire i criteri tecnici generali di cui al D.M. in oggetto, si è fatto tuttavia riferimento ad  una precisa interpretazione di quella che è la componente agonistica nell'ambito delle singole  attività sportive. Essa deve intendersi come quella forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o  continuativamente e soprattutto in forme organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli  Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione per  quanto riguarda i Giochi della Gioventù a livello Nazionale, per il conseguimento di prestazioni  sportive di un certo livello. L'attività sportiva agonistica non è quindi sinonimo di competizione.  L'aspetto competitivo, infatti, che può essere presente in tutte le attività sportive, da solo non è  sufficiente a configurare nella forma agonistica una attività sportiva.

Omissis

Gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI sono stati invitati a trasmettere a questo  Ministero le indicazioni concernenti la qualificazione agonistica dei propri atleti. Omissis n'altra difficoltà emersa ha riguardato l'esatta identificazione dei medici di cui all'art. 5, ultimo  comma, della legge 33/80, per quanto concerne i medici della Federazione Medico Sportiva Italiana  (FMSI). Per "medici della FMSI" bisogna intendere coloro che lo Statuto della Federazione stessa definisce "soci ordinari" e cioè medici in possesso della specializzazione in medicina dello sport o  dell'attestato ministeriale di cui alla legge n. 1099/71.


Omissis

A chiarimento dell'art. 2, si fa presente inoltre che, nell'ambito del controllo dell'idoneità specifica  di cui all'art. 1, è compresa anche la valutazione dell'idoneità relativa all'età e al sesso, tenuto conto  di eventuali indicazioni stabilite al riguardo dalle Federazioni Sportive Nazionali e, per quanto  riguarda i Giochi della Gioventù a livello nazionale, dal Ministero della Pubblica Istruzione ....
omissis ....
Nel caso di un atleta che pratichi più sport, fermo restando quanto disposto dal 4° e 5° comma  dell'art. 3, per quanto concerne la tipologia della visita, devono essere rilasciati singoli certificati di  idoneità per ogni sport praticato.Omissis E' noto che agli effetti della partecipazione ad attività agonistiche la validità del certificato di  idoneità non deve necessariamente coincidere con la durata della tessera annuale di affiliazione alle  Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Omissis

Si ritiene, concludendo, opportuno ricordare che anche per gli sportivi professionisti, di cui alla  legge 23 marzo 1981, n. 91, per quanto attiene alla tutela sanitaria, valgono le stesse norme previste  per l'attività sportiva agonistica del D.M. 18 febbraio 1982, oggetto della presente circolare.
Il Ministro: Altissimo